Mercoledi 31 Ottobre 2012
Tribunale di Verona: la liquidazione dei parametri non è retroattiva
Di Anna Andreani.

Una sentenza controcorrente rispetto alle recenti pronunce della Cassazione in materia di retroattività dei parametri forensi per la liquidazione giudiziale dei compensi.

Riportiamo l'estratto della sentenza del Tribunale di Venezia, segnalata dall' Avv. Luigi Miniati, in cui il Giudice dedica ampio spazio, con argomentazioni convincenti e condivisibili, al tema della liquidazione delle spese legali, alla stregua dei nuovi parametri ministeriali. …

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Corte d'Appello di Napoli, 11-05-2007.
Martedi 8 Settembre 2009
Corte d'Appello Napoli: diritto all'assegno divorzile anche dopo nullità del matrimonio
Di Anna Andreani.

Una sentenza che ribadisce quanto stabilito da Cass. Civ. n. 4202 del 23 marzo 2001 e ripreso successivamente anche da Cass. Civ. n. 12982/2009.

Corte d'Appello Napoli, 11-05-2007 (decr. ) - M. B. c. P.

Una volta formatosi il giudicato sulla sentenza del Tribunale civile che attribuisce il diritto all'assegno divorzile, il sopravvenire della dichiarazione di nullità del matrimonio da parte del Tribunale Ecclesiastico non può determinare il venir meno del diritto alla percezione dell'assegno de quo. Il coniuge che non abbia fatto valere nel corso del giudizio di divorzio il vizio, che affettava il vincolo matrimoniale, non può, dunque, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, far valere la nullità del matrimonio in seguito dichiarata dai Tribunali Ecclesiastici e delibata in Italia, quale causa sopravvenuta di modifica delle statuizioni di carattere patrimoniale della sentenza di divorzio. Resta tuttavia utile la delibazione della sentenza ecclesiastica poiché, incidendo su di uno status, è destinata per propria natura a spiegare effetti su di una serie di rapporti o situazioni soggettive, che non necessariamente sono toccate dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio (elide in radice lo stato di coniugato; elide in radice, ex tunc, i rapporti di affinità; per il caso di matrimonio contratto in violazione del divieto di cui all'art. 86 c. c. , elide ex tunc lo stato di bigamia). Il rapporto tra sentenza di divorzio e successiva sentenza di nullità delibata in Italia va inteso in termini di adattamento, nel senso che la seconda potrà inserirsi nei soli spazi per i quali non entri in conflitto con l'altra decisione ormai intangibile.

Svolgimento del processo

Letti gli atti ed udito il relatore, premesso che:

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