Il Tribunale delle Imprese di Bologna, con decreto del 04/07/2016, aderisce all'orientamento più “restrittivo” in tema di deposito telematico di un atto con l'indicazione di R.G. errata.
Giovedi 22 Settembre 2016 |
Il caso: una società s.r.l., con ricorso depositato telematicamente in data 9/6/2015, proponeva opposizione avverso il decreto con cui, in data 8/5/2015, il G.D. dell'adito Tribunale, rendendo esecutivo lo stato passivo del Fallimento della società A. s.p.a., aveva ammesso solo in parte i crediti dalla stessa insinuati ai sensi dell'art. 93 L.F.
La curatela si costituiva in giudizio ed eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso ex adverso proposto per inosservanza del termine decadenziale di giorni trenta previsto dalla legge: risultava in atti che il ricorso introduttivo era stato depositato, in via telematica, nel registro "fallimenti", entro la data di scadenza del termine decadenziale di giorni trenta previsto dall'art. 99 L.F., dalla comunicazione del decreto di esecutività dello stato passivo.
A seguito della mancata accettazione del predetto deposito da parte del sistema telematico in ragione dell'erroneità del registro di riferimento ("fallimenti" anziché "contenzioso"), il medesimo ricorso era stato nuovamente depositato nel registro di pertinenza ("contenzioso"), il giorno successivo, oltre, però, lo spirare del termine di legge.
Il Tribunale, nell'accogliere l'eccezione e dichiarare inammissibile il ricorso, coglie l'occasione per ribadire le conseguenze dell'indicazione errata di R.G.:
il termine per la proposizione dell'opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo ha carattere perentorio in ragione della natura di mezzo di gravame" sicché l'inosservanza di detto termine, in ossequio ai generali principi regolatori dei giudizi di impugnazione, produce l'inammissibilità del relativo ricorso;
l'atto di opposizione è stato depositato correttamente nei registro "contenzioso" il 9/6/2015, quindi, a termine perentorio già scaduto, con conseguente inammissibilità della proposta impugnazione;
è inammissibile il deposito telematico di un atto giudiziario che rechi un numero di R.G. errato, in quanto trattasi di errore o svista ascrivibile al depositante e rimediabile con l'impiego dell'ordinaria diligenza e, comunque, di errore in relazione al quale la cancelleria non è tenuta a forzare l'accettazione del deposito, potendo limitarsi a rifiutarlo c a comunicarne l'esito negativo;
dal momento che il deposito in cancelleria ha la funzione di comunicare la memoria alla controparte (art. 170 co. 4 c.p.c.), oltre che al giudice, il deposito di un atto processuale in un fascicolo non pertinente è mancante dei requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. ed è quindi affetto da nullità : infatti, la suddetta funzione viene del tutto a mancare se l'atto non può essere reso accessibile nel pertinente fascicolo telematico perché indirizzato altrove;
di conseguenza, è irrituale ed inammissibile, la richiesta di rimessione in termini avanzata dall'opponente, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., oltre che tardiva, essendo stata formulata, per la prima volta, soltanto con le note conclusive autorizzate.
Tale provvedimento si inserisce nel filone giurisprudenziale maggioritario, che fa capo al Tribunale di Torino; si ricorda in questa sede anche la decisione più “morbida” del Tribunale di Pescara, che ammette, ricorrendo determinate circostanze, la rimessione in termini nel caso di errata indicazione di R.G.