PCT e deposito telematico degli atti: attenzione al numero di R.G.

PCT e deposito telematico degli atti: attenzione al numero di R.G.
Mercoledi 15 Luglio 2015

Si segnala una ordinanza del Tribunale di Torino del 11/06/2015 in materia di PCT e di tempestività del deposito telematico degli atti, decisione, che, per la sua “particolarità”, può essere utile conoscere per evitare rischi di decadenze e pronunce di tardività.

Parte opponente deposita per via telematica in data 30/01/2015 (venerdì, ultimo giorno utile) la memoria n. 2 ex art. 183 VI° comma cpc con un R.G. errato e corrispondente ad un procedimento diverso; la cancelleria in data 02/02/2015 (lunedì) rifiuta il deposito e pertanto il legale effettua subito un nuovo deposito dell'atto, questa volta con R.G. corretto, ma tale deposito risulta tardivo.

A questo punto il legale dell'attore in opposizione fa istanza per essere rimesso in termini, ma il giudice rigetta l'istanza con le seguenti moativazioni.

  • L'errore si è verificato nella sfera del depositante, al momento della compilazione del file DatiAtto in formato xml, che deve contenere tutte le informazioni per l'iscrizione a ruolo, compresi il numero di ruolo generale e le parti

  • Il deposito di un atto processuale in un fascicolo non pertinente è affetto da nullità assoluta, in quanto manca dei requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo, ossia quello di comunicare la memoria alle controparti e al giudice; se l'atto viene indirizzato altrove tale scopo viene a mancare.

  • Nullo quindi il primo deposito e intempestivo il secondo, sia pure con R.G. corretto: in questo caso non soccorre, ai fini della tempestività, l'art. 16-bis co. 7 della L. 221/12 (modificato dall'art. 51 co. 2 D.L. 90/14) secondo cui “il deposito con modalità telematica si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.”

    Infatti questa norma ha lo scopo di esonerare il depositante dal rischio di tardività del deposito a causa di ritardi di lavorazione a lui non imputabili (es: controlli manuali delle cancellerie) ma non dal rischio di nullità del deposito per carenza dei requisiti indispensabili.

  • Peraltro, a parere del tribunale, l'istanza di remissione in termini ex art. 153 cp. volta a far salvo il secondo deposito, (intempestivo), deve essere rigettata, non ricorrendo, nel caso di specie, alcuno dei motivi che ne legittimerebbero l'accoglimento ossia: a) non imputabilità della causa di rifiuto del deposito; b) grave ritardo del cancelliere nell'accettare/rifiutare l'atto.

    Non ricorre il primo, in quanto l'errore, come si è evidenziato, è imputabile al depositante; non ricorre il secondo, in quanto, a seguito del deposito nella giornata di venerdì 30/01, la cancelleria ha rifiutato l'atto nel giorno lavorativo immediatamente successivo ad esso, ossia il lunedì 02/02.

     

Nota: Non vi è alcun dubbio che con il PCT è aumentato per gli avvocati il rischio di incorrere in errori che danno luogo a responsabilità professionale: con il deposito cartaceo degli atti il numero di R.G. errato sul frontespizio non determinava certamente la nullità del deposito, potendo provvedere alla relativa correzione in tempo reale.

 

Leggi il testo dell'ordinanza

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