La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 4600/2026 del 2 marzo 2026 ha chiarito che i documenti dimostrativi del costo sostenuto per remunerare il consulente di parte sfuggono alle preclusioni istruttorie in quanto atti a corredo dell’istanza di regolazione delle spese.
| Mercoledi 4 Marzo 2026 |
Tizio, rimasto vittima di un sinistro stradale, conveniva avanti al Tribunale il conducente del veicolo indicato come responsabile, il proprietario del mezzo e l’assicuratore della r.c.a. del veicolo chiedendone la condanna al risarcimento del danno.
In sede di memoria di replica Tizio depositava la fattura emessa dal consulente di parte, chiedendo che fosse addebitata alle parti convenute unitamente alle spese di soccombenza
Il Tribunale di Viterbo accoglieva la domanda, attribuendo alla vittima un concorso di colpa del 20%, e liquidava le spese di lite senza tener conto di quelle rappresentate dall’onorario del consulente di parte.
La Corte d'appello, adita da Tizio, rigettava il gravame, evidenziando, per quel che qui interessa. che:
la domanda di rifusione delle spese sostenute per remunerare il consulente di parte e l’assistenza legale stragiudiziale, era infondata e comunque non dimostrata;
la fattura da cui avrebbe dovuto evincersi il costo della c.t.p. non poteva essere presa in considerazione in quanto prodotta solo in sede di conclusionale e, dunque, tardivamente .
Tizio ricorre in Cassazione, censurando la sentenza di secondo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di rimborso delle spese sostenute per remunerare il consulente tecnico di partein quanto tardiva.
La Suprema Corte, nel ritenere fondata la censura, argomenta nei seguenti termini:
le spese che la parte ha sostenuto o dovrà sostenere per remunerare il proprio consulente tecnico di parte rientrano tra le “spese” processuali di cui all’art. 91, primo comma, c.p.c.: esattamente come le spese sostenute per remunerare il difensore
il giudice deve accertare d’ufficio, a prescindere da una domanda di parte, se questa si sia avvalsa d’un consulente tecnico, e se il relativo costo debba essere posto a carico del soccombente ex art. 91 c.p.c., debba essere escluso per superfluità o debba essere compensato, ex art. 92 c.p.c.;
dovendo le spese di lite essere liquidate d’ufficio anche in assenza tanto d’una domanda, quanto della nota spese, è irrilevante la circostanza che la parte vittoriosa non abbia documentato la spesa di cui chieda il rimborso; così come è irrilevante che non abbia nemmeno chiesto un rimborso;
se peraltro la parte non documentasse il costo sostenuto per remunerare il consulente di parte, la liquidazione potrà essere compiuta dal giudice d’ufficio, applicando le tariffe professionali se esistenti, ovvero in via analogica le tariffe previste dal d.m. 30.5.2002 in tema di compensi dovuti ai consulenti d’ufficio;
eventuali documenti dimostrativi del costo sostenuto per remunerare il consulente di parte sfuggono alle preclusioni istruttorie: essi non sono fatti probatori del diritto o dell’eccezione dedotto in giudizio, ma atti a corredo dell’istanza di regolazione delle spese;
una volta esclusa l’esistenza di preclusioni, la scelta di produrre documenti concernenti le spese di lite solo in articulo mortis, precludendone l’esame alla controparte, è condotta processuale che potrà esporre la parte alle conseguenze di cui all’art. 88 c.p.c., ma non avrà per effetto l’inutilizzabilità del documento.
La Cassazione cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello in differente composizione, enunciando il seguente principio di diritto: “I documenti dimostrativi delle spese processuali, tra le quali rientrano le spese sostenute per dotarsi di un consulente tecnico di parte, non soggiacciono alle preclusioni istruttorie” .