Il rifiuto di sottoporsi all'alcoltest esclude l'avviso al difensore

A cura della Redazione.
Il rifiuto di sottoporsi all'alcoltest esclude l'avviso al difensore

La Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 8155/2026 del 2 marzo 2026 ha chiarito che l’avviso di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. presuppone la volontà dell’interessato di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico; in difetto, a fronte del rifiuto opposto, alcun avviso ai sensi dell’art. 114 cit. è dovuto .

Mercoledi 4 Marzo 2026

Il caso.

La Corte di appello di Potenza confermava la sentenza del Tribunale di Lagonegro che aveva condannato Tizioi per il reato di cui all’art. 186, comma 7, Codice della strada.

Tizio tramite il proprio difensore ricorre in Cassazione, deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen.: in quanto:

  • non è stato dato all’imputato l’avviso scritto previsto dall’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., che è cosa diversa dall’avviso all’indagato di farsi assistere da un difensore;

  • gli esami svolti con l’etilometro devono ricondursi agli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili di cui all’art. 354, comma 3, cod. proc. pen. di talché, prima di procedere al controllo, deve essere redatto uno specifico e puntuale verbale, non essendo sufficiente l’avviso previsto dall’art. 349 cod. proc. pen.;

  • dall’omessa redazione del verbale discende la nullità assoluta ed insanabile degli atti processuali su cui si fonda l’accusa, in quanto assunti in violazione del diritto di difesa dell’indagato, nullità che si riverbera sull’intero procedimento e sull’impugnata sentenza.

Decisione.

Per la Corte il motivo è inforndato:

l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell’alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l’atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini, esigenza questa che non ricorre nel caso in cui il soggetto si rifiuti di sottoporsi all’accertamento,

invero, nel momento stesso in cui viene opposto il rifiuto, è integrato il fatto reato sanzionato dall’art. 186, comma 7, Codice della strada, con la conseguenza che non v'è più nessun atto da compiere per il quale vada dato l’avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., norma che si riferisce specificamente all’atto;

la locuzione utilizzata dall’art. 114 cit. («nel procedere al compimento degli atti») indica all’evidenza che ci si accinge a compiere l’atto – che, nel caso di cui all’art. 186 Codice della strada, è quello di rilevazione del tasso alcolemico a mezzo di etilometro –, e pertanto deve inferirsi che, in tanto è possibile apprestarsi a compierlo, in quanto l’interessato vi abbia acconsentito, con la conseguenza che l’eventuale rifiuto (e con esso il reato istantaneo di cui all’art. 186, comma 7, cit.) deve, per forza di cose, porsi in un momento antecedente.

Conclusioni.

L’avviso di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. postula riscontrata la volontà dell’interessato di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico; nel caso di specie, dunque, a fronte del rifiuto opposto dall'imputato, alcun avviso ai sensi dell’art. 114 cit. gli era dovuto.

Allegato:

Cassazione penale sentenza 8155 2026

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