Assegno divorzile: il rifiuto ingiustificato di lavoro è motivo di revisione

Assegno divorzile: il rifiuto ingiustificato di lavoro è motivo di revisione

La Cassazione nell'ordinanza n. 15650/2026 ha confermato che il rifiuto ingiustificato di un'offerta di lavoro concreta e circostanziata da parte del coniuge beneficiario dell'assegno divorzile integra un fatto sopravvenuto rilevante ai sensi dell'art. 9 L. 898/1970, legittimando la revisione e la revoca del contributo, in applicazione dei principi di autoresponsabilità e autodeterminazione.

Mercoledi 3 Giugno 2026

La pronuncia rafforza un indirizzo già consolidato in tema di revisione dell'assegno divorzile, precisando che i giustificati motivi sopravvenuti ex art. 9 L. 898/1970 non si esauriscono nelle variazioni reddituali effettive, ma comprendono anche fatti comportamentali con incidenza prognostica certa sulle condizioni economiche di entrambe le parti.

Per il coniuge obbligato, la pronuncia offre un argomento spendibile ogni volta che emerga, con adeguato supporto probatorio, un rifiuto ingiustificato e circostanziato di un'occasione lavorativa. Resta fermo che la concretezza dell'offerta — nella sua specificità di oggetto e quantum retributivo — costituisce il presupposto imprescindibile della sopravvenienza rilevante: offerte vaghe o non documentate non bastano.

La vicenda processuale

Le decisioni di merito

Tizio, ex marito di Mevia, aveva chiesto la modifica delle condizioni fissate in una convenzione di negoziazione assistita omologata nel 2021, con la quale si era impegnato a corrispondere un assegno divorzile mensile. A fondamento della domanda, egli allegava che Mevia — giovane (prossima ai 39 anni) e in buona salute — si fosse mantenuta colpevolmente inattiva nella ricerca di occupazione, o lavorasse in nero, nonostante concrete opportunità disponibili.

Il Tribunale di Foggia accolse la domanda e revocò l'assegno, ritenendo fondate le allegazioni del ricorrente sulla base della deposizione di una testimone. Rigettò invece la domanda riconvenzionale di Mevia, che aveva chiesto l'aumento dell'assegno a un minimo di 1.500 euro mensili complessivi.

La Corte d'Appello di Bari confermò la decisione di primo grado, chiarendo che la modifica delle condizioni di divorzio può essere richiesta non solo in presenza di variazioni reddituali effettive, ma anche quando il coniuge percettore perseveri, senza valido motivo, nel non rendersi economicamente autonomo, in spregio ai doveri post-coniugali fondati sui principi costituzionali di autodeterminazione e autoresponsabilità. La Corte evidenziò in particolare:

  • la testimonianza acquisita risultava genuina e credibile, provenendo da soggetto indifferente;
  • Mevia non aveva depositato la propria documentazione reddituale, nonostante l'invito del giudice;
  • i figli erano ormai adolescenti e non richiedevano accudimento a tempo pieno;
  • la durata del matrimonio (12 anni) e il tempo trascorso dal divorzio non consentivano di affermare un contributo incisivo di Mevia alla formazione del patrimonio comune attraverso il sacrificio delle proprie prospettive professionali.

Il ricorso in Cassazione e la decisione

Mevia ricorreva in Cassazione con sei motivi. I principali:

  • il rifiuto di un'offerta lavorativa non integrerebbe un fatto nuovo sopravvenuto ai sensi dell'art. 9 L. 898/1970, non avendo modificato la sua situazione economica effettiva;
  • la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare il divario reddituale tra gli ex coniugi quale conseguenza delle scelte condivise durante il matrimonio;
  • la testimonianza sarebbe stata valutata acriticamente, ignorando contraddizioni e illogicità interne, nonché la scarsa plausibilità economica di rifiutare 700 euro mensili per conservare un assegno di 300 euro;
  • sarebbero state ignorate le reali condizioni dell'offerta — orari incompatibili con la cura dei figli adolescenti — e la motivazione della violazione dell'art. 91 c.p.c. sulla condanna alle spese.

La Cassazione ha rigettato il ricorso integralmente.

Sul primo motivo — il più rilevante sul piano giuridico — la Corte ha affermato che il rifiuto di un'offerta lavorativa concreta e circostanziata nel quantum costituisce un fatto sopravvenuto dotato di consistenza naturalistica propria, idoneo ad incidere in chiave prognostica sulle condizioni economico-reddituali di entrambe le parti.

Non è necessario che il fatto nuovo abbia già prodotto una variazione reddituale effettiva: è sufficiente che esso sia potenzialmente modificativo dell'equilibrio su cui si fondava il riconoscimento dell'assegno. Il rifiuto ingiustificato di occupazione disattende i doveri post-coniugali di autodeterminazione e autoresponsabilità, radicati nei principi costituzionali, e legittima perciò la revisione dell'assegno ai sensi dell'art. 9 L. 898/1970.

Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili (secondo, terzo, quarto e quinto) perché miranti a sollecitare un diverso apprezzamento dei fatti — valutazione riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità — oppure manifestamente infondati (sesto motivo sulle spese).

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 15650 2026

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