La Cassazione, nella sentenza n. 13683/2026 ribadisce che la costituzione di una nuova famiglia da parte dell'ex coniuge obbligato non determina automaticamente la revisione dell'assegno divorzile, occorrendo la prova rigorosa di un'effettiva e persistente riduzione della capacità reddituale-patrimoniale, da valutarsi secondo i tradizionali indici di autosufficienza economica del beneficiario.
| Mercoledi 17 Giugno 2026 |
La pronuncia conferma un orientamento che incide direttamente su uno dei temi più ricorrenti nel contenzioso post-divorzile: la possibilità di ottenere la revisione o l'eliminazione dell'assegno per fatti sopravvenuti. La Cassazione ribadisce che la nascita di nuovi obblighi familiari in capo all'obbligato, da sola, non è sufficiente: serve la prova rigorosa di una effettiva incidenza negativa sulla capacità reddituale complessiva, comparata con la situazione esistente al momento del divorzio. Il principio si pone in continuità con i precedenti orientamenti sugli indici di autosufficienza economica del beneficiario.
Tizio, dopo lo scioglimento del matrimonio con Mevia, chiedeva al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto la revoca dell'assegno divorzile in favore dell'ex moglie, lamentando circostanze sopravvenute, tra cui la nascita di un figlio e l'allontanamento della stessa dalla casa familiare a lei assegnata.
Il Tribunale rigettava la domanda, rilevando che:
La Corte d'Appello di Messina confermava il rigetto, osservando che, sebbene fosse provata la sopravvenienza di una nuova famiglia (nuovo matrimonio, nascita di un figlio, nuovo obbligo di mantenimento), non vi erano elementi sufficienti per dimostrare che tale circostanza avesse effettivamente compromesso le capacità reddituali-patrimoniali di Tizio rispetto alla situazione esistente al tempo del divorzio.
Tizio proponeva ricorso in Cassazione affidandosi a sei motivi, lamentando in sintesi:
La Corte dichiara inammissibili tutti i motivi di ricorso, ritenendoli sostanzialmente diretti a sollecitare un nuovo apprezzamento dei fatti, non consentito in sede di legittimità.
Sul piano dei principi, la Cassazione richiama innanzitutto la regola del "rebus sic stantibus" che governa le statuizioni patrimoniali del divorzio: la sopravvenienza di fatti nuovi non incide automaticamente sull'assegno, essendo necessario che il giudice, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 898/1970, esamini e valuti tali circostanze prima di poter eventualmente rimodellare le statuizioni economiche precedenti.
Quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, la Corte ribadisce che il giudice della revisione deve verificare se i motivi sopravvenuti giustifichino la negazione del diritto all'assegno per raggiunta indipendenza o autosufficienza economica del beneficiario, valutata sulla base di indici quali:
L'onere di provare tali circostanze grava sull'ex coniuge obbligato che richiede la revisione, fermo il diritto del beneficiario a eccepire e fornire prova contraria. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano già valutato compiutamente i fatti allegati, escludendo che la nuova situazione familiare di Tizio avesse realmente compromesso la sua capacità economica.
La decisione conferma che chi intende ottenere la revisione dell'assegno divorzile non può limitarsi a dimostrare la nascita di nuovi obblighi familiari, ma deve fornire una prova puntuale e comparativa dell'effettiva riduzione delle proprie risorse economiche rispetto al momento del divorzio.
Resta inoltre fermo che le circostanze già esaminate in sede di divorzio, come la scelta dell'ex coniuge di non lavorare, non possono essere riproposte come "fatti nuovi" in sede di revisione, poiché coperte da giudicato.