Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 20495/2022 affrontano la questione se il decesso del coniuge obbligato al pagamento dell'assegno divorzile determini la cessazione della materia del contendere, in un caso in cui egli abbia intrapreso il giudizio per la revisione dell'obbligo di corrispondere l'assegno, o se tale giudizio debba proseguire da parte dei suoi eredi.
Giovedi 8 Settembre 2022 |
Il caso: il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto respingeva il ricorso proposto dall'ex coniuge, Tizio, volto alla revoca dell'attribuzione di un assegno divorzile di € 2.240,00 mensile in favore della ex moglie; in sede di reclamo, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma, riduceva di € 500,00, quindi fissato nella misura di € 1.740,00, il predetto importo, a decorrere dalla pubblicazione del decreto: la Corte distrettuale riteneva infatti che la percezione, da parte della beneficiaria dell'assegno, di una somma rilevante (pari a circa € 400.000,00) integrasse un fatto nuovo, idoneo a modificare in melius le condizioni pregresse, mentre ha ritenuto assenti, invece, le condizioni per revocare l'assegno.
Tizio ricorre in Cassazione: nelle more, con ordinanza interlocutoria del 20 gennaio 2022, n. 1814 la causa, in ragione del venir meno del medesimo ricorrente in corso del giudizio di legittimità, è stata rimessa al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni unite, sulla questione se il decesso del coniuge obbligato al pagamento dell'assegno divorzile determini o meno la cessazione della materia del contendere.
Sul punto, le Sezioni Unite osservano quanto segue:
a) La sentenza sullo status è ormai definitiva e non più modificabile, mentre, al contrario, quella sull'assegno è rivedibile, in ragione del mutamento delle condizioni e per un «giustificato motivo»;
b) pertanto, venuta meno una delle parti del rapporto di solidarietà post-coniugale, la domanda di accertamento della non debenza dell'assegno dalla data della domanda stessa a quella del decesso prosegue da parte degli eredi dell'obbligato, onde il processo può giungere al suo esito, ai fini dell'accertamento della non debenza e del diritto di credito alla ripetizione dell'indebito per le somme versate sin dalla domanda di revisione, richieste in vita dal coniuge obbligato, di cui gli eredi divengono titolari;
c) tale conclusione è indotta dalla considerazione che la perdurante pendenza del solo giudizio sulle domande accessorie può costituire una causa di "scissione" del carattere unitario proprio del giudizio di divorzio, che perverrà così alla pronuncia su di quelle.
Da tali premesse, discende il seguente principio di diritto: «Nel caso di procedimento per la revisione dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 9, comma 1, I. n. 898 del 1970, il venir meno del coniuge ricorrente nel corso del medesimo non comporta la declaratoria di improseguibilità dello stesso, ma gli eredi subentrano nella posizione del coniuge richiedente la revisione, al fine dell'accertamento della non debenza dell'assegno a decorrere dalla domanda sino al decesso, subentrando altresì essi nell'azione di ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. per la restituzione delle somme non dovute”.