Il risarcimento dei danni spetta a chi era condomino al momento del fatto

A cura della Redazione.
Il risarcimento dei danni spetta a chi era condomino al momento del fatto

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 16396/2025 ha chiarito che in ipotesi di sentenza favorevole al condominio, con condanna del terzo al risarcimento dei danni alle parti comuni, l'assemblea deve provvedere a ripartire pro quota tale residuo attivo, riconoscendo il rispettivo credito a chi era condomino al momento dell'evento dannoso.

Lunedi 2 Marzo 2026

Il caso.

Tizio, Caio e Mevia convenivano avanti al Tribunale di Napoli il Condominio Alfa, Sempronio e Cicero deducendo quanto segue:

  • di aver acquistato due unità immobiliari all'interno del Condominio Alfa, e precisamente Tizio aveva acquistato da Sempronio e Caio e Mevia avevano acquistato da Cicero;

  • chiedevano, in qualità di nuovi proprietari, venisse loro riconosciuta la titolarità di frazioni pro quota delle somme attribuite a titolo risarcitorio al Condominio con due sentenze di condanna pronunciate nel 2004 e nel 2005, aventi origine in azioni intentate nei confronti del Comune e della società Delta s.p.a. nel 1985 e nel 1997.

I giudizi di merito.

Il Tribunale rigettava le domande; la Corte d'Appello, nel confermare la sentenza di primo grado, rigettava il gravame con la seguente motivazione:

  1. il trasferimento di una porzione di immobile in condominio non determina il trasferimento delle obbligazioni di risarcimento danni, che gravano sull’alienante non in quanto titolare del diritto reale trasferito ma in conseguenza di atti da lui compiuti, nello stabile in condominio, in violazione dei diritti dei condomini;

  2. di conseguenza, il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta a chi ne sia proprietario al momento del verificarsi dell’evento dannoso e, configurandosi come un diritto autonomo rispetto a quello di proprietà, non segue quest’ultimo nell’ipotesi alienazione, salvo che non sia pattuito il contrario.

Cassazione.

La Suprema Corte, adita dai soccombenti in appello, nell'avallare la correttezza delle decisioni di merito, evidenzia i seguenti principi:

  • per giurisprudenza costante il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta a chi ne sia proprietario (ovvero a chi si trovi comunque ad esercitare su di esso un potere materiale di godimento) al momento del verificarsi dell'evento dannoso, e, configurandosi come un diritto autonomo da quello di proprietà, non segue quest'ultimo nell'ipotesi di alienazione, salvo che non sia pattuito il contrario;
  • nelle ipotesi di condominio edilizio, com’è noto, esistono più proprietari esclusivi di distinte unità immobiliari, i quali per necessità di uso o per destinazione impressa restano in comune proprietari pro indiviso anche di talune altre parti dell'edificio aventi carattere di accessorietà e complementarietà, nei limiti della rispettiva quota
  • ciascun partecipante al condominio ha, pertanto, verso il responsabile un credito proprio per i danni arrecati alla cosa comune, e quindi può, nei limiti della sua quota, agire in giudizio per conseguire il risarcimento dei danni stessi;
  • conseguita, così, dal condominio una sentenza favorevole con condanna del terzo responsabile al risarcimento dei danni alle parti comuni, l’assemblea deve provvedere a ripartire pro quota tale residuo attivo, riconoscendo il rispettivo credito a chi fosse condomino al momento del verificarsi dell'evento dannoso, e dovendosi altrimenti, in caso di contestazioni, accertare a chi spetti il credito in sede giudiziale

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 16396 2025

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