Utilizzabilità degli screenshot e bilanciamento con la privacy dell'altro interlocutore

Cassazione: sentenza n. 24803 del 02/07/2026.
Utilizzabilità degli screenshot e bilanciamento con la privacy dell'altro interlocutore

Per la Cassazione, gli screenshot di una conversazione consegnati agli inquirenti da uno dei partecipanti alla stessa non richiedono il sequestro previsto dall'art. 254 c.p.p.: il diritto alla riservatezza dell'altro interlocutore cede di fronte all'esigenza di formare e conservare una prova a tutela di un diritto proprio di chi ha condiviso i messaggi.

Mercoledi 16 Settembre 2026

La sentenza aggiunge un tassello ulteriore alla giurisprudenza consolidata su un tema di crescente rilevanza pratica: l'ingresso nel processo penale di conversazioni scambiate tramite chat e app di messaggistica. La Corte non introduce un principio nuovo, ma ne precisa i confini applicativi in un caso specifico, quello degli screenshot consegnati spontaneamente dalla persona offesa.

La decisione conferma che l'acquisizione di tale materiale non richiede le garanzie previste per il sequestro di corrispondenza, con evidenti ricadute sulle strategie difensive fondate sull'eccezione di inutilizzabilità.

Il caso

Il caso trae origine da una condanna pronunciata dal Tribunale di Vibo Valentia nei confronti di Tizio, ritenuto responsabile del delitto di atti persecutori in danno di Caio, nonché del reato previsto dall'art. 387-bis cod. pen. per la violazione di un provvedimento cautelare che gli imponeva il divieto di avvicinamento e comunicazione.

La Corte d'appello di Catanzaro aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, limitandosi a ridurre la pena e confermando nel resto l'impianto accusatorio.

Tizio ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.

I motivi del ricorso

Con il primo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 254 e 353 cod. proc. pen., sostenendo che i messaggi scambiati con la persona offesa costituissero corrispondenza in senso tecnico. Secondo tale impostazione, la loro acquisizione avrebbe dovuto seguire le formalità previste per il sequestro di corrispondenza, mentre nel caso di specie i messaggi erano stati acquisiti tramite semplici screenshot, senza alcuna verifica della polizia giudiziaria sui dispositivi da cui provenivano.

Gli altri motivi riguardavano invece:

  • la ricostruzione della condotta contestata ex art. 387-bis cod. pen., con riferimento al periodo in cui sarebbe maturata la violazione della misura cautelare;
  • la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di atti persecutori, che secondo la difesa sarebbe stato animato non da volontà persecutoria ma dall'intento di tutelare alcuni gruppi social dalla presenza della persona offesa;
  • il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione della Cassazione

La Corte ha ritenuto il ricorso complessivamente infondato, soffermandosi in particolare sulla questione dell'utilizzabilità degli screenshot, ritenuta il profilo di maggiore interesse sistematico.

I giudici hanno innanzitutto osservato che il motivo era in parte generico, perché non indicava in modo specifico l'incidenza della presunta inutilizzabilità sul complessivo quadro indiziario, requisito richiesto da consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di eccezioni relative ad atti processuali.

Sul piano sostanziale, la Cassazione ha comunque affrontato il merito della questione, richiamando un ampio quadro di precedenti. In particolare:

  • la messaggistica, pur non più in itinere, resta qualificabile come corrispondenza tutelata dall'art. 15 della Costituzione;
  • tale tutela, tuttavia, riguarda la conoscibilità da parte di terzi estranei alla comunicazione, e non impedisce a chi vi ha legittimamente partecipato di farne uso, anche a fini di prova;
  • la registrazione o la documentazione di una comunicazione da parte di chi vi ha preso parte non integra una forma di intercettazione, ma costituisce memorizzazione di un fatto storico di cui l'autore può legittimamente disporre;
  • chi comunica accetta il rischio che la conversazione venga in qualche modo documentata dall'interlocutore.

Nel caso specifico, la Corte ha inoltre rilevato che gli screenshot erano stati riconosciuti dallo stesso imputato, il quale ne aveva ammesso la paternità, e che la loro acquisizione era comunque avvenuta con l'accordo di entrambe le parti.

Su queste basi la Cassazione ha affermato il principio per cui l'acquisizione di screenshot di messaggi forniti agli inquirenti da uno degli interlocutori di una chat non richiede alcun provvedimento di sequestro del pubblico ministero ai sensi dell'art. 254 cod. proc. pen. Ciò perché tale materiale documenta una comunicazione alla quale lo stesso interlocutore ha partecipato: il diritto alla riservatezza dell'altro interlocutore, in questa ipotesi, non assume rilievo costituzionale autonomo e cede di fronte all'esigenza di formare e conservare una prova a tutela di un diritto proprio di chi ha condiviso i messaggi.

Quanto agli altri motivi, la Corte ha ritenuto inammissibile quello relativo alla condotta di violazione della misura cautelare, generico nella formulazione già in appello, ricordando peraltro che integra comunque il reato anche la condotta di chi, pur sottoposto al divieto, consente che la persona offesa gli si avvicini volontariamente, senza esercitare le prerogative disponibili per escluderla. Ha ritenuto infondato il motivo sull'elemento soggettivo del delitto di atti persecutori, evidenziando come il dolo generico richieda solo la consapevolezza dell'idoneità delle condotte a produrre l'evento tipico, senza necessità di una loro preordinazione. Ha infine giudicato generico il motivo sul diniego delle attenuanti, ritenendo corretta la valutazione discrezionale operata dai giudici di merito.

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