La Cassazione con l'ordinanza n. 24382/2026 ha stabilito che l'assegnazione della casa familiare spetta esclusivamente al genitore convivente con il figlio, anche se maggiorenne e disabile grave, e non al figlio stesso: se il genitore rinuncia alla convivenza, il titolo viene meno e il figlio non può restare nell'immobile in base a un diritto proprio.
| Mercoledi 16 Settembre 2026 |
Il passaggio di maggiore interesse riguarda l'estensione dei presupposti dell'art. 337-sexies c.c. all'ipotesi, non ancora esplorata in questi termini, del figlio maggiorenne portatore di grave disabilità. La Corte precisa che anche in questo caso il diritto di abitazione non si trasferisce mai in capo al figlio, restando saldamente ancorato alla persona del genitore che se ne prende cura convivendo con lui. Ne discende un limite netto alle difese basate sulla sola condizione di fragilità del figlio: l'invalidità, per quanto grave, non è di per sé sufficiente a fondare un titolo autonomo alla permanenza nell'immobile una volta che il genitore assegnatario abbia cessato la convivenza.
Caio, proprietario dell'immobile un tempo adibito a casa familiare, agiva in giudizio per ottenere il rilascio dell'abitazione da parte del figlio Tizio. In precedenza Caio si era separato e poi divorziato da Mevia, madre di Tizio, e la casa coniugale era stata assegnata a quest'ultima in qualità di genitore collocatario. Successivamente Mevia comunicava a Caio la propria intenzione di trasferirsi altrove, precisando che Tizio, nel frattempo divenuto maggiorenne, avrebbe continuato ad abitare l'immobile. Tizio, invitato al rilascio, si opponeva invocando un'invalidità pari al 74%, l'impossibilità di svolgere attività lavorativa e il mancato contributo economico del padre.
Nei gradi di merito la vicenda si è così sviluppata:
Tizio ha impugnato la sentenza d'appello con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 337-sexies c.c. Ad avviso del ricorrente, il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente interpretato e applicato i presupposti che avrebbero dovuto orientare la decisione, con particolare riguardo all'interesse dei figli e alla necessità di un provvedimento specifico di revoca dell'assegnazione della casa familiare.
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato, confermando l'impostazione della Corte d'appello. Il ragionamento seguito muove dalla funzione dell'istituto: l'assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c. è una misura assistenziale volta a garantire alla prole la permanenza nell'ambiente domestico, e il suo diretto destinatario può essere unicamente il genitore che convive materialmente con i figli. È infatti in capo a quel genitore che sorge un diritto personale di godimento, funzionale alla tutela della prole ma non trasferibile a quest'ultima in via autonoma.
Da questa premessa la Cassazione fa discendere alcune conseguenze:
La Corte richiama inoltre la sentenza della Corte costituzionale n. 308/2008, chiarendo che un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 337-sexies non può estendersi fino a includere l'ipotesi in cui sia il genitore stesso, di propria iniziativa, a cessare la convivenza: il precedente costituzionale riguardava infatti una diversa fattispecie, quella della decadenza automatica dell'assegnazione in caso di nuova convivenza o matrimonio dell'ex coniuge.
Quanto all'art. 337-septies c.c., la Cassazione distingue i due commi della norma. Il primo comma consente al giudice di riconoscere al figlio maggiorenne non autosufficiente un contributo economico periodico a carico dei genitori, ma si tratta di una provvidenza di natura patrimoniale, diversa e autonoma rispetto al diritto di abitazione. Il secondo comma, che estende ai figli maggiorenni portatori di grave handicap le tutele previste per i minori, non muta la titolarità del diritto abitativo: anche in questo caso il legittimato a chiedere l'assegnazione della casa per abitarla con il figlio disabile resta esclusivamente il genitore che se ne assume l'impegno di cura, e non il figlio stesso. Come chiarito dalla Corte, l'assegnazione è infatti «funzionalmente collegato alla conservazione dell'habitat domestico del nucleo formato da genitore e figlio», e non può quindi permanere in capo al solo figlio quando cessi la convivenza con il genitore assegnatario.
Sulla base di questi principi, la Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo che la Corte d'appello avesse correttamente applicato la regola secondo cui l'art. 337-sexies c.c. non configura un autonomo diritto del figlio all'assegnazione della casa familiare, e che tale conclusione vale anche quando il figlio maggiorenne sia portatore di una disabilità grave giudizialmente accertata: pure in tal caso, il soggetto legittimato a ottenere l'assegnazione resta unicamente il genitore convivente che assume l'impegno diretto di cura.