Con l'ordinanza n. 36088 del 23 novembre 2021 la Corte di Cassazione affronta la problematica relativa alla individuazione del soggetto onerato di pagare gli oneri condominiali in caso di assegnazione della casa coniugale alla madre convivente con la figlia maggiorenne non autosufficiente.
Giovedi 25 Novembre 2021 |
Il caso: La Corte d'appello di Trieste, nell'ambito di una controversia concernente domanda promossa da Tizio, nei confronti di Caia, di declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto inter partes nel maggio 1997, con provvedimenti conseguenziali, riguardanti, in particolare, la figlia maggiorenne, non autosufficiente economicamente, la casa famigliare, di proprietà esclusiva di Tizio, e l'assegno divorzile, richiesto dalla ex moglie, parzialmente riformava la decisione di primo grado, che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando i provvedimenti già adottati in sede di separazione personale dei coniugi, fissando l'obbligo del padre di corrispondere alla moglie, a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne, ma non autosufficiente economicamente, € 1.000,00 oltre al 50% delle spese straordinarie ed al 100% delle spese condominiali della casa famigliare, assegnata alla madre quale genitore convivente con la figlia.
Per la Corte distrettuale, per quanto riguarda in particolare le spese condominiali, essendo la casa coniugale una componente dell'assegno di mantenimento dei figli e tenuto conto della stabilità della condizione economica dell'ex marito, in mancanza di diverse allegazioni da parte dell'onerato, non vi erano le condizioni per un mutamento anche dell'obbligo dello stesso di provvedere integralmente alle relative spese.
Tizio ricorre in Cassazione, lamentando, per quel che qui interessa, violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.5, comma 6, I. 8989/1970 e 337 ter comma 4 c.p.c., in punto di statuizione sull'obbligo del provvedere integralmente al carico, in aggiunta all'assegno divorzile, delle spese condominiali relative alla casa familiare, di proprietà esclusiva del medesimo ma assegnata alla ex moglie, convivente con la figlia, maggiorenne ma non autosufficiente.
La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile la censura, osserva che:
- la Corte d'appello ha espressamente ricondotto questa voce al complessivo obbligo di mantenimento della figlia, in forza di una valutazione fattuale del criterio della "proporzionalità", alla base dell'obbligo di mantenimento della figlia maggiorenne non autosufficiente economicamente;
- la conferma della statuizione di primo grado si è infatti fondata sulla rilevante capacità economico - patrimoniale del padre, sulla stabilità e non mutazione di questa condizione, rispetto al primo grado, e sulla comparazione e netta sproporzione rispetto a quella materna (qui tuttavia considerata in ordine all'obbligo di mantenimento della figlia);
- l'obbligo relativo agli oneri condominiali integra in conclusione il contributo al mantenimento della figlia, secondo la valutazione, fondata su accertamento di fatto insindacabile della Corte territoriale.
- per questa finalizzazione, non censurabile, non trovano applicazione i principi affermati da questa Corte in relazione all'attribuibilità degli oneri condominiali in capo all'assegnatario, in quanto superata dall'accertamento in concreto svolto, mentre il rilievo positivo del godimento della casa familiare anche da parte dell'ex coniuge è stato valutato espressamente dalla Corte d'appello con la riduzione dell'assegno divorzile.