Nell'ordinanza n. 22268/2021 la Corte di Cassazione chiarisce quando è possibile assegnare all'ex coniuge non collocatario una porzione di casa familiare.
Giovedi 2 Settembre 2021 |
Il caso: La Corte d'Appello confermava la sentenza del Tribunale con cui era stata assegnata all'ex coniuge Caia la casa coniugale affinchè ci vivesse con i figli, mentre era stata rigettata la richiesta formulata da Tizio di assegnazione di una porzione della casa familiare, individuata nel secondo piano, dallo stesso costruito in sopraelevazione.
Tizio ricorre in Cassazione, lamentando la violazione dell'art. 337 sexies c.c e dolendosi del fatto che non fosse stata accolta la richiesta di assegnazione parziale – del piano primo - della casa coniugale alla ex moglie e ai figli e di assegnazione del secondo piano a se stesso ed alla sua nuova famiglia, assumendo che si trattava di due unità abitative autonome, anche se il secondo piano non era dotato di abitabilità.
Per la Cassazione la censura non è fondata e sul punto ribadisce quanto segue:
a) la casa familiare deve essere assegnata tenendo conto prioritariamente dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che si sono radicate in tale ambiente;
b) è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico: in questo contesto l'assegnazione di una porzione della casa familiare al genitore non collocatario può disporsi solo nel caso in cui l'unità abitativa sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia o sia comunque agevolmente divisibile;
c) nel caso in esame, la casa era costituita da una abitazione unica e non ricorrevano le condizioni per l'assegnazione di una porzione di immobile.