In tema di separazione personale, l'assegnazione della casa coniugale esonera l'assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti de! proprietario esclusivo (o, "in parte qua", del comproprietario) dell'immobile, ma l'esonero non si estende alle utenze.
Martedi 25 Marzo 2025 |
Tale principio è stato ribadito dal Tribunale di Spoleto con la sentenza n. 84 del 14 febbraio 2025.
Il caso: Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. ritualmente notificato Tizio conveniva dinanzi al Tribunale Mevia per sentirla condannare alla voltura in suo nome delle utenze relative all'immobile familiare alla stessa assegnato: in particolare, il ricorrente esponeva che:
- nell'ambito del giudizio di separazione personale fra le odierne parti, con i provvedimenti provvisori presidenziali veniva assegnata a Mevia la casa coniugale;
- nonostante ciò, le utenze relative a tale immobile, ossia quelle del gas, acqua ed energia elettrica, rimanevano intestate a Tizio che nelle more si era trasferito a vivere presso l'abitazione dei suoi genitori, nonostante le richieste di voltura effettuate dal marito nei confronti della moglie.
- non avendo ottenuto, nel tempo, tale adempimento da parte del soggetto assegnatario dell'abitazione, Tizio agiva giudizialmente al fine di ottenere la condanna della moglie alla voltura di tali utenze, con previsione di una somma ex art. 614bis c.p.c. in caso di perdurante inadempimento.
Il tribunale adito, nell'accogliere la domanda attorea, evidenzia che:
a) in tema di separazione personale, l'assegnazione della casa coniugale esonera l'assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti de! proprietario esclusivo (o, "in parte qua", del comproprietario) dell'immobile assegnato, onde, qualora il giudice attribuisca ad uno dei coniugi l'abitazione di proprietà dell'altro, la gratuità di tale assegnazione si riferisce solo all'uso dell'abitazione medesima (per la quale, appunto, non deve versarsi corrispettivo), ma non si estende alle spese correlate a detto uso (ivi comprese quelle, del genere delle spese condominiali, che riguardano la manutenzione delle cose comuni poste a seni zio anche dell'abitazione familiare), onde simili spese - in mancanza di un provvedimento espresso che ne accolli l'onere al coniuge proprietario - sono a carico del coniuge assegnatario;
b) la gratuità dell'assegnazione dell'abitazione ad uno dei coniugi non si estende alle spese correlate a detto uso, ivi comprese la TARSU e quelle che riguardano l'utilizzazione/manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell'abitazione familiare, le quali sono, di regola, a carico del coniuge assegnatario, mentre nella fase precedente alla separazione non sussiste il diritto ai rimborso delle spese sostenute da un coniuge nei confronti dell'altro coniuge, in quanto effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c.