Separazione: assegnazione della casa coniugale e interesse preminente del minore

Separazione: assegnazione della casa coniugale e interesse preminente del minore

Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, occorrendo soddisfare l'esigenza di assicurare loro la conservazione dell'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.

Martedi 3 Giugno 2025

Tale principi sono stati ribaditi dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 14460 del 30 maggio 2025.

Il caso: La Corte d'appello di Roma respingeva il gravame proposto da Mevia contro la decisione assunta nel 2022 con cui il Tribunale di Frosinone nel pronunciare la separazione personale tra i coniugi aveva rigettato la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla stessa Mevia in quanto:

a) la stessa aveva dichiarato di vivere dal 2018 a a casa della propria madre (essendo stata allontanata a forza dalla casa coniugale di dalla suocera con il consenso e la collaborazione del marito);

b) l'assegnazione richiesta non rispondeva all'interesse della figlia che viveva altrove dal 2018 ed alla quale il ritorno nella casa coniugale avrebbe fatto rivivere quei contrasti che avevano indotto l'allontanamento, con conseguente pregiudizio per il benessere psico-fisico della minore.

La Corte d'Appello, uniformandosi alla decison edel tribunale in punto di assegnazione della casa coniugale, precisava che:

a) la casa familiare non rappresentava più per la minore il centro dei suoi interessi poiché, nata il 1.5.2013, viveva ormai dal marzo 2018 con la madre, presso la casa della nonna materna, frequentando ivi la scuola materna ? successivamente quella primaria, ed avendo ragionevolmente intessuto una rete di relazioni sociali oltre che uno stretto rapporto con la nonna materna - integrandosi, quindi, in quel contesto;

b) il trasferimento nella casa ove aveva inizialmente vissuto con entrambi i genitori (ma oramai oltre 6 anni prima) avrebbe comportato l'allontanamento dal suo habitat e un radicale mutamento delle sue abitudini di vita, in pregiudizio dell'interesse del minore.

Mevia ricorre in Cassazione, che, con la sentenza in commento, rigetta il ricorso e conferma quanto asserito dai giudici di merito:

a) il trasferimento nella casa coniugale unitamente alla madre, l'avrebbe esposta nuovamente alla conflittualità tra la stessa Mevia e la nonna paterna (tuttora residente nella stesa palazzina) che era stata cosi accesa da determinare la crisi coniugale e l'allontanamento della madre e della bambina dalla casa coniugale;

b) detta decisione, non presenta vizi di legittimità, né ne sono dedotti sotto il profilo motivazionale, perciò va confermata, poiché, se è vero che il tempo del processo non deve ridondare in danno dell'attore e che, pertanto, la fondatezza della domanda deve essere valutata, in linea di principio, al momento in cui la stessa viene formulata, è altresì vero che l'interesse cui la Corte di merito doveva far riferimento è quello della minore, nel contesto fattuale e temporale in cui tale interesse deve trovare tutela, il quale è soggetto nel tempo ad evoluzioni e mutamenti che vanno tenuti in considerazione dal giudice di merito secondo un prudente apprezzamento che ne attualizzi la tutela, il quale, laddove si esprime con argomenti ragionevoli, coerenti e compiuti non può essere sindacato in queta sede.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 14460 2025

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