Colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto a corrispondere alcunchè al comproprietario pro indiviso che rimanga inerte.
Giovedi 24 Aprile 2025 |
In tal senso ha deciso il Tribunale di Napoli nella sentenza n. 3774 del 15 aprile 2025.
Il caso: Mevia citava in giudizio Tizio deducendo:
- di aver contratto con lui matrimonio in regime di comunione legale dei beni;
- di essere comproprietaria con Tizio per la quota del 50% di un bene immobile adibito a casa coniugale;
- con sentenza veniva dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi con addebito a Tizio il quale escludeva essa attrice dal godimento dell'immobile e lo utilizzava in via esclusiva.
Chiedeva pertanto al Tribunale di condannare il convenuto al pagamento di una indennità di occupazione in misura non inferiore a 400,00 euro mensili, a far data dalla sentenza di separazione.
Tizio si cosituiva eccependo la sua proprietà esclusiva dell'immobile e l'infondatezza dell'avversa domanda chiedendone il rigetto.
Il Tribunale, nel rigettare la domanda di Mevia, osserva che:
a) la giurisprudenza della Corte di Cassazione con orientamento univoco ha ritenuto applicabile l'art. 1102 cc, in tema di uso della cosa comune, in ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera del comproprietario e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto ad una corrispondente indennità;
b) tuttavia, tale diritto non sorge quale conseguenza diretta della occupazione: il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, in via di principio, non assume l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari, e, ancor meno, in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo;
c) di conseguenza, colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto a corrispondere alcunchè al comproprietario pro indiviso che rimanga inerte e/o, a maggior ragione se abbia consentito, in modo certo ed inequivoco, detto uso esclusivo;
d) l'occupante del bene (il comproprietario che gode in modo esclusivo) è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili dal godimento indiretto dell'immobile solo se il comproprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli è stato consentito, per la ragione assorbente di non aver potuto godere al pari degli altri del bene comune;
e) nel caso in esame, non risulta che l'attrice abbia inoltrato a Tizio prima dell'introduzione del giudizio una formale richiesta di rilascio del bene ovvero una istanza di uso turnario del bene medesimo o una richiesta di ricevere la quota parte dei frutti non goduti.