Mutuo cointestato e immobile di proprietà di un solo coniuge: chi paga ha diritto al rimborso

Mutuo cointestato e immobile di proprietà di un solo coniuge: chi paga ha diritto al rimborso

Il Tribunale di Bari nella sentenza n. 1507/2026 stabilisce che il coniuge che ha pagato le rate di un mutuo cointestato, contratto per l'acquisto di un immobile rimasto di proprietà esclusiva dell'altro coniuge e mai destinato a casa coniugale, ha diritto al rimborso integrale degli importi versati ai sensi dell'art. 1298 comma 1 c.c., in quanto il mutuo era stato contratto nell'interesse esclusivo del coniuge proprietario.

Martedi 21 Aprile 2026

La decisione offre un chiarimento utile sul rapporto tra il regime dei debiti solidali nei rapporti interni tra coniugi e la disciplina delle obbligazioni naturali. Il Tribunale delimita con precisione il perimetro entro cui opera il principio di irripetibilità dei pagamenti effettuati in costanza di matrimonio: tale principio presuppone che l'immobile acquistato con il mutuo sia stato effettivamente destinato a casa familiare.

Laddove tale destinazione manchi, il coniuge che ha sostenuto i pagamenti può agire in regresso per l'intero importo versato, senza che possa opporsi il carattere naturale dell'obbligazione. La pronuncia è di particolare interesse per i procedimenti di separazione in cui residuano debiti comuni contratti per l'acquisto di beni rimasti nella titolarità esclusiva di uno solo dei coniugi.

Il caso

Nel marzo 2015, i coniugi Tizio e Mevia, dopo aver optato per il regime di separazione dei beni, contraevano solidalmente con un istituto bancario un mutuo ipotecario di Euro 100.000,00. Nella medesima data, Mevia acquistava in proprietà esclusiva un appartamento e un'autorimessa, finanziando l'acquisto in parte con denaro proprio e in parte con il ricavato del mutuo.

L'immobile non è mai stato utilizzato come abitazione familiare: i coniugi non vi hanno mai vissuto e nel luglio 2016 Mevia ne impediva l'accesso al marito sostituendo le serrature. Nel 2020 l'immobile veniva venduto, estinguendo il mutuo.

Tizio agiva in giudizio chiedendo la condanna di Mevia al pagamento di Euro 20.925,75, corrispondenti alle rate del mutuo, alle spese notarili, agli allacciamenti delle utenze e alla polizza incendio da lui sostenuti. La domanda veniva proposta in via principale ex art. 1298, comma 1, c.c. (interesse esclusivo della convenuta), in subordine per la metà ex art. 1298, comma 2, c.c., e in ulteriore subordine ex art. 2041 c.c.

Mevia si costituiva eccependo in particolare che i pagamenti effettuati in costanza di matrimonio costituivano adempimento di obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c. o dell'obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia ex art. 143 c.c., come tali non ripetibili.

La decisione

Il Tribunale accoglie la domanda principale di Tizio e condanna Mevia al rimborso dell'intera somma di Euro 20.925,75, articolando il ragionamento su tre distinti profili.

  • Interesse esclusivo e riparto interno del debito solidale. Ai sensi dell'art. 1298, comma 1, c.c., nei rapporti interni il debito solidale si divide tra i condebitori, salvo che sia stato contratto nell'interesse esclusivo di uno di essi. Nel caso in esame l'interesse esclusivo di Mevia emerge in modo inequivoco: l'immobile le è stato intestato in proprietà esclusiva, è stato finanziato con il mutuo e lei sola ne ha beneficiato, come confermato dalla successiva vendita del 2020. La circostanza che l'intestazione esclusiva fosse stata una scelta concordata non muta tale conclusione, poiché la proprietà è comunque rimasta in capo alla sola Mevia.
  • Inapplicabilità del principio di irripetibilità delle obbligazioni naturali. Il Tribunale richiama il principio affermato dalla Cassazione (ord. n. 5385/2023) secondo cui le rate del mutuo contratto da entrambi i coniugi per l'acquisto della casa coniugale non sono ripetibili, in quanto si presumono funzionali al progetto di vita comune. Tuttavia, sottolinea il giudice, tale principio opera solo quando l'immobile sia stato effettivamente destinato a soddisfare i bisogni abitativi della famiglia. Nel caso in esame tale presupposto difetta del tutto: l'immobile non è mai stato adibito a casa coniugale, non è stato abitato dai coniugi ed è rimasto sostanzialmente inutilizzato. Non ricorre quindi neppure l'adempimento dell'obbligo di contribuzione ex art. 143 c.c., che presuppone anch'esso la destinazione familiare del bene.
  • Ripetibilità parziale in relazione alla separazione. Il Tribunale precisa inoltre che, anche a voler applicare il principio di irripetibilità, i pagamenti effettuati dopo la presentazione del ricorso per separazione (ottobre 2016) sarebbero comunque ripetibili. Nel caso di specie, parte degli esborsi (le rate pagate dal cognato di Tizio e da questi rimborsate) è successiva a tale data e dunque certamente esigibile.

Sono altresì dichiarati ripetibili il compenso notarile e le spese di allacciamento delle utenze, in quanto spese accessorie all'acquisto dell'immobile di proprietà esclusiva della convenuta, anch'esse rientranti nella previsione dell'art. 1298, comma 1, c.c.

Allegato:

Tribunale civile Bari sentenza 1507 2026

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