Il Tribunale di Benevento nella sentenza n. 48/2022 ha affrontato la questione della natura giuridica delle elargizioni in denaro di un coniuge in favore dell'altro in costanza di matrimonio finalizzate all'acquisto dell'immobile adibito a casa coniugale.
Mercoledi 6 Aprile 2022 |
Il caso: Nell'ambito di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, punto controverso della vicenda era il titolo della elargizione dell'opposto, Tizio, in favore dell'opponente, Mevia e, cioè, se fosse avvenuta a titolo di donazione (indiretta) ovvero a titolo di mutuo.
Il Tribunale adito, sul punto, osserva, in diritto, che:
- la giurisprudenza di merito e di legittimità ha condivisibilmente ritenuto che la donazione indiretta trova la sua causa - così come la donazione diretta- nella liberalità, e, cioè, nella consapevole determinazione dell'arricchimento del beneficiario attraverso attribuzioni od erogazioni patrimoniali compiute nullo iure cogent;
- pertanto, in pendenza di matrimonio, i conferimenti trovano una loro causa nella liberalità (elemento, che, invece non può automaticamente attribuirsi ai pagamenti effettuati o alle spese sostenute per l'immobile in comproprietà dopo la separazione, momento a partire dal quale i conferimenti e le spese dovranno essere considerati esclusivamente spese sostenute da uno dei comproprietari in favore del bene in comunione);
- il conferimento in denaro effettuato da un coniuge, attraverso il quale l'altro coniuge acquisti un immobile, è riconducibile nell'ambito della donazione indiretta, come tale perseguente un fine di liberalità soggetta ai soli obblighi di forma previsti per il negozio attraverso il quale si realizza l'atto di liberalità, e revocabile solo per ingratitudine; nell'ipotesi di donazione indiretta, valida anche tra coniugi, essendo venuto meno il divieto di cui all'art. 781 c.c., vanno seguiti, ai fini dell'individuazione della causa e della rilevazione dei suoi vizi, gli stessi principi e criteri che valgono perla donazione diretta;
- tale presunzione può essere vinta mediante la prova che il conferimento di denaro è stato effettuato non a titolo di donazione bensì a titolo di mutuo, prova in relazione alla quale è necessario un documento ovvero una serie di indizi gravi, precisi e concordanti, dunque con una pregnanza tale da scardinare la presunzione di liberalità.
- nel caso in esame, dall'istruttoria è emerso che non solo l'acquisto dell'immobile è avvenuto in costanza di matrimonio e ben prima che la relazione tra le parti degenerasse sino alla separazione, ma anche che l'immobile acquistato fosse stato adibito a casa coniugale -dunque senza alcuna finalità di investimento- e che sino alla separazione l'opposto non avesse mai chiesto la restituzione del denaro conferito per tale acquisto.