Natura giuridica delle elargizioni di denaro tra coniugi in costanza di matrimonio.

Natura giuridica delle elargizioni di denaro tra coniugi in costanza di matrimonio.

Il Tribunale di Benevento nella sentenza n. 48/2022 ha affrontato la questione della natura giuridica delle elargizioni in denaro di un coniuge in favore dell'altro in costanza di matrimonio finalizzate all'acquisto dell'immobile adibito a casa coniugale.

Mercoledi 6 Aprile 2022

Il caso: Nell'ambito di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, punto controverso della vicenda era il titolo della elargizione dell'opposto, Tizio, in favore dell'opponente, Mevia e, cioè, se fosse avvenuta a titolo di donazione (indiretta) ovvero a titolo di mutuo.

Il Tribunale adito, sul punto, osserva, in diritto, che:

- la giurisprudenza di merito e di legittimità ha condivisibilmente ritenuto che la donazione indiretta trova la sua causa - così come la donazione diretta- nella liberalità, e, cioè, nella consapevole determinazione dell'arricchimento del beneficiario attraverso attribuzioni od erogazioni patrimoniali compiute nullo iure cogent;

- pertanto, in pendenza di matrimonio, i conferimenti trovano una loro causa nella liberalità (elemento, che, invece non può automaticamente attribuirsi ai pagamenti effettuati o alle spese sostenute per l'immobile in comproprietà dopo la separazione, momento a partire dal quale i conferimenti e le spese dovranno essere considerati esclusivamente spese sostenute da uno dei comproprietari in favore del bene in comunione);

- il conferimento in denaro effettuato da un coniuge, attraverso il quale l'altro coniuge acquisti un immobile, è riconducibile nell'ambito della donazione indiretta, come tale perseguente un fine di liberalità soggetta ai soli obblighi di forma previsti per il negozio attraverso il quale si realizza l'atto di liberalità, e revocabile solo per ingratitudine; nell'ipotesi di donazione indiretta, valida anche tra coniugi, essendo venuto meno il divieto di cui all'art. 781 c.c., vanno seguiti, ai fini dell'individuazione della causa e della rilevazione dei suoi vizi, gli stessi principi e criteri che valgono perla donazione diretta;

- tale presunzione può essere vinta mediante la prova che il conferimento di denaro è stato effettuato non a titolo di donazione bensì a titolo di mutuo, prova in relazione alla quale è necessario un documento ovvero una serie di indizi gravi, precisi e concordanti, dunque con una pregnanza tale da scardinare la presunzione di liberalità.

- nel caso in esame, dall'istruttoria è emerso che non solo l'acquisto dell'immobile è avvenuto in costanza di matrimonio e ben prima che la relazione tra le parti degenerasse sino alla separazione, ma anche che l'immobile acquistato fosse stato adibito a casa coniugale -dunque senza alcuna finalità di investimento- e che sino alla separazione l'opposto non avesse mai chiesto la restituzione del denaro conferito per tale acquisto.

Allegato:

Tribunale Benevento sentenza n. 48 2022

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