Nella sentenza n. 10630 la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione chirisce le circostanze in presenza delle quali è applicabile la causa di non punibilità per tenuità del fatto al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Martedi 5 Aprile 2022 |
Il caso: La Corte di appello di Caltanissetta confermava la condanna di Tizio per il delitto di cui all'articolo 570 c.p., comma 2, n. 2), per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla propria figlia minore, non versando l'assegno di mantenimento impostogli dal giudice civile con sentenza di separazione coniugale, ne' provvedendo altrimenti.
Tizio ricorre in Cassazione, deducendo
1) violazione di legge e vizi di motivazione nel capo relativo all'affermazione di colpevolezza, sotto il duplice profilo:
a) della sussistenza di uno stato di bisogno della minore, versando, anzi, ella in condizioni agiate, secondo quanto riferito dalla stessa madre querelante;
b) della configurabilita' del dolo, avendo egli dimostrato di essere disoccupato ed impossidente, di aver comunque fatto pervenire alla moglie piccoli aiuti economici e beni di prima necessita', nonche' avendo adempiuto regolarmente il proprio obbligo non appena ottenuta una stabile occupazione lavorativa, versando altresi' tutti gli arretrati;
2) violazione di legge e vizi di motivazione nella parte relativa al diniego della esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto, avendo la Corte d'appello omesso di tenere nella dovuta considerazione, a tal fine, la sostanziale incensuratezza del ricorrente e la sua condotta riparatoria, sintomatiche della mera occasionalita' del suo illecito.
La Corte di Cassazione, nel dichiarare infondato il primo motivo, rileva la fondatezza del secondo motivo di ricorso e osserva:
- la motivazione della sentenza impugnata non puo' ritenersi adeguata: laddove valorizza la protrazione della condotta nel tempo ed i "derivati riflessi improntati ad una concreta gravita'", essa e' generica ed assertiva, poiche' non spiega in cosa consista tale "gravita'" e non si misura, invece, sotto tale profilo, con l'indiscusso adempimento, ancorche' tardivo, anche del debito arretrato, che ha sostanzialmente neutralizzato, quanto meno, il nocumento patrimoniale provocato dal reato;
- laddove poi, afferma che tale comportamento post delictum non possa essere comunque tenuto in considerazione perche' "non elide l'antigiuridicita' della condotta", la Corte incorre in un vero e proprio errore di diritto: l'articolo 131-bis c.p., delinea, infatti, una causa di non punibilita', fondata sul presupposto della inutilita' della pena in presenza di un'offesa minima al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice;
- perche', dunque, possa ritenersi non meritevole di pena, la condotta deve comunque necessariamente conservare la propria connotazione di antigiuridicita', e cioe' di conformita' al tipo legale e di offensivita', dovendosi altrimenti pervenire ad un esito assolutorio, a seconda dei casi, perche' il fatto non sussiste oppure non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come tale;
Decisione: Annullamento della sentenza impugnata limitatamente al diniego di applicazione della causa di non punibilita' di cui all'articolo 131-bis c.p.,