La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non si applica al reato di cui all'art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, in caso di reiterate omissioni nel versamento del contributo al mantenimento dei figli minori.
In tal senso si è pronunciata la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 22523 del 27 luglio 2020
Venerdi 31 Luglio 2020 |
Il caso: Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna propone ricorso diretto in cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna, che in applicazione del disposto dell'art. 131-bis cod. pen., ha prosciolto dal reato di cui all'art. 570, comma secondo, cod. pen., Tizio in relazione all'art. 12-sexies I. n. 898 del 1970 e all'art. 3 I. n. 54 del 2006 per avere omesso il versamento nei confronti dei figli minori delle somme stabilite dal Tribunale di Ravenna.
In particolare, il ricorrente parte pubblica denuncia la violazione di legge penale in relazione all'art. 131-bis cod. pen., per avere il Tribunale riconosciuto la causa di non punibilità, sebbene Tizio abbia omesso il versamento del contributo per il mantenimento dei figli minori per diversi mesi (precisamente nel settembre, ottobre e novembre 2016 e nel gennaio 2017) nonché versato importi minori di quelli dovuti, ponendo, pertanto, in essere condotte criminose reiterate, ostative al riconoscimento dell'istituto.
La Corte di Cassazione, nel ritenere fondati i motivi di impugnazione, osserva che:
A) l'istituto de qua è stato introdotto nel nostro ordinamento con d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, e comporta l'esclusione della punibilità allorchè ricorrano i seguenti presupposti:
- il reato sia punito con la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero con la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena;
- l'offesa sia di particolare tenuità, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo,valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen.;
- il comportamento dell'imputato non sia abituale.
B) nel caso in esame, il comportamento delittuoso posto in essere dall'imputato non può ritenersi occasionale o isolato, essendosi sostanziato nella reiterata violazione all'obbligo di natura economica (sia radicale, sia parziale), per un significativo arco temporale: esso deve, pertanto, ritenersi abituale secondo la definizione data dall'art. 131-bis, comma terzo, cod. pen.;
C) pertanto, la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non si applica al reato di cui all'art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, in caso di reiterate omissioni nel versamento del contributo al mantenimento dei figli minori, essendo l'abitualità del comportamento ostativa al riconoscimento del beneficio ed essendo irrilevante la particolare tenuità di ogni singola azione od omissione;
D) l'omesso versamento dell'assegno integra un reato "a consumazione prolungata", caratterizzato dal fatto che ogni singolo inadempimento aggrava l'offesa al bene giuridico tutelato.