Quando la procura alle liti deve considerarsi inesistente e quindi non sanabile?

Quando la procura alle liti deve considerarsi inesistente e quindi non sanabile?

Nella sentenza n. 16252 del 29 luglio 2020 la Corte di Cassazione ribadisce il principio per cui per il giudice sussiste l'obbligo, e non la mera facoltà, di assegnare alla parte in termine per la sanatoria del vizio della procura alle liti.

Venerdi 31 Luglio 2020

Il caso: La Corte d'Appello di Bologna confermava la decisione resa in sede di opposizione dal Tribunale di Modena, che aveva ritenuto fondata l'eccezione di difetto di ius postulandi formulata dalla K. s.r.l. e dichiarato, per conseguenza, inammissibile la domanda con cui K.L. aveva impugnato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, chiedendo ne venisse dichiarata la nullità - in quanto discriminatorio - o, comunque, l'illegittimità per insussistenza della ritenuta impossibilità sopravvenuta allo svolgimento delle mansioni affidategli.

In particolare, la Corte d'appello riteneva che l'espressione "di fallimento" dopo le parole "presente procedimento" rendesse equivoca la procura, non contenendo alcun esplicito richiamo al giudizio instaurato ex lege n. 92/12 e non ne consentisse, pertanto, la sanatoria escludendo trattarsi di ipotesi di errore materiale.

K.L. ricorre in Cassazione, censurando la sentenza di secondo grado laddove aveva ritenuto non ammissibile la sanatoria della procura alle liti, viziata ovvero inesistente.

Per la Suprema Corte la censura è fondata e il ricorso deve essere accolto, sulla base delle seguenti argomentazioni:

a) il testo novellato dell'art. 182 comma 2° c.p.c. prevede l'obbligo per il giudice di assegnazione di un termine per la regolarizzazione ("il giudice assegna alle parti un termine") in luogo della facoltà, nel testo anteriore alla modifica di cui all'art. 46 comma 2 della L. 18.6.2009 n.69 (" il giudice può assegnare un termine")

b) l'art. 182 comma secondo cod. proc. civ. quindi prevede che il giudice, quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, debba assegnare alle parti un termine perentorio per sanare il difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione;

c) dall'interpretazione letterale della norma si evince la previsione della sanatoria dei vizi della procura, attraverso l'assegnazione di un termine da parte del giudice, anche quando la procura sia del tutto mancante: in caso contrario non si spiegherebbe il richiamo testuale all'assegnazione del termine per il "rilascio della procura o per la rinnovazione della stessa";

d) la Corte d'appello ha ritenuto l'inapplicabilità dell'art. 182 secondo comma c.p.c. sul presupposto che la procura rilasciata dal ricorrente fosse non già nulla ma inesistente, e, in quanto tale, inidonea a produrre effetti giuridici ed insuscettibile di sanatoria;

e) tale interpretazione, tuttavia, contrasta con il tenore letterale dell'art.182 c.p.c. e con l'interpretazione univoca di questa Corte che, prevedendo l'obbligo, e non la facoltà per il giudice, di assegnare alla parte un termine per il rilascio e la rinnovazione della procura, ritiene possibile la sanatoria anche in casi ben più gravi in cui la procura manchi del tutto.

f) la categoria della nullità (sanabile) va considerata pervasiva atteso che sono del tutto estreme e residuali le ipotesi di inesistenza dovendo le stesse ricondursi ai casi in cui ab origine difetti anche l'"apparente" sussistenza dello ius postulandi.

Viene quindi enunciato il seguente principio di diritto: "L'art. 182, comma 2, c.p.c. nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, I. n. 69 del 2009, trova applicazione anche qualora essa venga reputata mancante, in quanto, pur essendo allegata all'atto cui si riferisce e formulata con riferimento al 'presente procedimento' contenga, altresì, il richiamo testuale ad altro giudizio".

Allegato:

Cassazione civile sentenza n. 16252 2020

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