La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 16125 del 28 luglio 2020 si pronuncia in merito alla possibilità per il padre di tenere presso di sé il figlio di due anni anche per il pernottamento una volta a settimana.
Giovedi 30 Luglio 2020 |
Il caso: Nell'ambito di un procedimento per l'affidamento del figlio minore di due anni di una coppia di ex conviventi, il tribunale Sassari, ai sensi dell'art. 337-bis e seg. cod. civ., nel regolare il diritto di visita del padre F.N.quanto al figlio minore A. (nato dalla relazione con R.S. e collocato presso la madre) escludeva ogni possibilità di pernottamento del bambino presso il padre; la corte d'appello di Cagliari, sez. disto di Sassari, accogliendo in parte qua il reclamo proposto da F.N. contro il decreto del tribunale, disponeva che invece il padre potesse almeno una notte alla settimana tenere il figlio presso di sé, con varianti relative ai fine settimana e ai periodi feriali.
La madre del bambino ricorre in Cassazione, denunziando la violazione o falsa applicazione dell'art. 337-ter cod. civ. per avere la corte d'appello:
a) omesso di considerare l'interesse prioritario del minore, a quel momento di soli due anni;
b) per non aver tenuto conto del fatto che la ricorrente aveva dedotto e documentato, anche in sede di mediazione familiare, episodi di disagio del minore ove distaccato dalla madre, con conseguente consigliabile pernottamento presso il padre solo dopo il compimento del terzo anno di età.
Per la Cassazione il ricorso è inammissibile, osservando che:
i provvedimenti dell'autorità giudiziaria in materia di affidamento dei figli di età minore consentono restrizioni al diritto di visita dei genitori solo nell'interesse superiore del minore;
nel perseguimento di tale interesse, peraltro, deve essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione della prole;
la corte territoriale ha considerato che la possibilità del padre di tenere con sé il figlio anche di notte era stata radicalmente esclusa dal tribunale ma che ciò era avvenuto"esclusivamente in considerazione della tenera età" del figlio, mentre era mancata l'allegazione di uno specifico pregiudizio potenzialmente correlabile all'eventualità dei pernottamenti;
al contrario la corte d'appello ha concluso che, invece, la regolazione dei pernottamenti nei termini prudenziali indicati nel provvedimento era da considerare consona a preservare proprio la relazione genitoriale, avendo come effetto di consentire l'esplicazione di essa rispetto a momenti (e a situazioni) fondamentali per la crescita del minore, nell'interesse precipuo di questi.