Solo gravi ragioni ostative possono impedire la frequentazione paritaria dei genitori con i figli

Solo gravi ragioni ostative possono impedire la frequentazione paritaria dei genitori con i figli

Con l'ordinanza n. 1993 del 24 gennaio 2022 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi delle implicazioni, in termini di modalità e tempi di frequentazione del figlio minore con ciscun genitore, della disciplina dell'affidamento condiviso.

Mercoledi 26 Gennaio 2022

Il caso: La Corte d'appello di Bologna rigettava il reclamo proposto da Tizio avverso il provvedimento del Tribunale di Bologna con il quale, per quanto ancora di interesse, aveva disposto che il padre potesse tenere con sè i figli minori, a fine settimana alternati, da venerdì pomeriggio a lunedì mattina e tutti i martedì con pernottamento.

Tizio ricorre in Cassazione, lamentando che:

a) il Tribunale, nel regolamentare il tempo di frequentazione dei minori da parte del padre, aveva adottato un provvedimento limitativo rispetto a quanto chiesto dalle parti, incorrendo nel vizio di ultra petizione, poiché aveva ridotto a cinque giorni ogni due settimane il suddetto tempo, pur contraddittoriamente richiamando le previsioni di cui alla scrittura privata in data 30-7-2014, concordata tra i genitori, con la quale si conveniva che il tempo di frequentazione del padre fosse di sei giorni ogni due settimane;

b) vi era un contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, in quanto nella motivazione i giudici dichiaravano che i tempi di frequentazione stabiliti nella citata scrittura privata (sei giorni ogni due settimane) erano rispondenti all'interesse dei figli ed invece nel dispositivo erano stabiliti tempi diversi (cinque giorni ogni due settimane).

Per gli Ermellini la prima censura è fondata e nell'accogliere il ricorso, la Corte rileva quanto segue:

- come da costante orientamento di questa Corte, in tema di separazione personale tra coniugi e di divorzio - ed anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati - il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli (previsto in passato dall'art. 155 C.c. e ora dall'art. 337 ter c.c.), con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche "ultra petitum";

- nondimeno, il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio: nell'interesse di quest'ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena;

- Il Tribunale, senza che nessuna delle parti ne avesse fatto richiesta - avendo entrambe richiamato l'accordo del 30 luglio 2014 ritenuto soddisfacente per i figli - aveva stabilito nel dispositivo che i figli stessero con il padre per un totale di cinque giorni ogni due settimane, e non sei come da accordo;

- La Corte d'appello, anziché prendere atto del contrasto tra motivazione e dispositivo che rendeva nulla la sentenza di primo grado anche per extrapetizione, ha affermato che il giudicante ha poteri officiosi e può discostarsi dalle richieste delle parti, nell'interesse dei minori, ma ciò in contraddizione con quanto espressamente affermato dal Tribunale, e peraltro ribadito dalla stessa Corte di merito, circa la piena rispondenza al suddetto interesse dei tempi di frequentazione/permanenza stabiliti nella scrittura privata.

Decisione: La Corte cassa il decreto impugnato e rimette la causa alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.1993 2022

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