Quali le conseguenze per il proprietario del cane “reo” di avere aggredito l’intruso in malafede? Liquidare questo non banale interrogativo con un semplicissimo “peggio per lui così la prossima volta ci penserà due volte prima di entrare a casa mia per derubarmi” è fuorviante.
Lo è perchè potrebbero prospettarsi una responsabilità civile e una penale. Il ladro riporta una lesione e querela il proprietario del cane chiedendo il risarcimento per quello che ritiene essere stato “un infortunio sul lavoro” (civile).
| Mercoledi 4 Marzo 2026 |
La giurisprudenza si è espressa affermando che:
l’introduzione abusiva nella proprietà privata integra comportamento idoneo a costituire caso fortuito, tale da interrompere il nesso causale tra la condotta dell’animale e il danno subito dall’intruso (Cass. Civ., sent. n. 2386/2010);
la responsabilità del proprietario dell’animale non è esclusa per il solo fatto che il danneggiato stesse ponendo in essere una condotta illecita, occorrendo la prova concreta del caso fortuito (Cass. Civ. sent. n. 1770/2008);
il comportamento volontario del danneggiato, che si introduca senza autorizzazione in luogo custodito, può assumere efficacia causale autonoma idonea ad escludere la responsabilità del proprietario dell’animale (Cass. Civ. sent. n. 13466/2013);
sussiste caso fortuito quando il danneggiato si esponga volontariamente ad un rischio prevedibile, ponendo in essere una condotta idonea a provocare la reazione dell’animale (Cass. Civ. sent.n.7260/2013);
la presenza di un cane destinato alla custodia dell’abitazione costituisce ordinaria misura di difesa passiva e non comportamento colposo del proprietario (Trib. Milano,2015);
al fine di escludere l'elemento della colpa, rappresentato dalla mancata adozione delle debite cautele nella custodia dell'animale pericoloso, non basta peraltro che questo si trovi in un luogo privato o recintato, ma è altresì necessario che in tale luogo non possano introdursi persone estrane (Cassazione penale, sent. n. 31821/ 2023);
l’ingresso autonomo e non autorizzato in area privata custodita integra fattore esterno imprevedibile idoneo ad interrompere la responsabilità oggettiva del proprietario dell’animale (Cass. Civ. Sent. n. 17200/2025).
Ciò premesso, interpretando tali massime e le norme riferibili a tale fattispecie se ne individua il pacifico principio giurisprudenziale per cui chi detiene un cane deve comunque adottare ogni cautela per evitare e prevenire possibili aggressioni a terzi. Occorre cioè domandarsi se, pur considerando connaturato nel cane l’istinto di difesa del padrone e del proprio territorio, la condotta omessa, ossia un’adeguata custodia, ove adempiuta, avrebbe potuto impedire l’evento?
Non vi è dubbio però che tale principio difficilmente potrà essere applicato al ladro che forzi una finestra o la porta di ingresso per accedere all’interno di una proprietà privata. Sotto un profilo meramente civilistico il comportamento del ladro considerato nella sua posizione di danneggiato viene ritenuto integrante l’ipotesi di caso fortuito che sappiamo ricomprendere il comportamento colposo o doloso del danneggiato stesso, in questo caso proprio il ladro, liberando così il proprietario del cane da ogni responsabiltà. Tanto più se la presenza del cane sia stata resa nota, magari proprio con quel cartello “attenti al cane” o che raffiguri in modo chiaro ed esplicito la presenza dell’animale all’interno della proprietà.
Avvertenza che, conviene ricordare, per la Cassazione costituisce mero avviso della presenza dell’animale non esaurendo gli obblighi del proprietario di evitare che lo stesso possa recare danni alle persone. Mi riferisco al bimbo che infila le manine all’interno della cancellata e non certo al ladro.
Sotto il profilo penale pure si tende a ritenere impercorribile l’imputazione a carico del proprietario del cane per lesioni. Più delicata una eventuale imputazione di omicidio colposo. A tale conclusione si perviene se riteniamo applicabile la scriminante di cui all’ art. 51 del codice penale per cui l'esercizio di un diritto esclude la punibilità. Una scriminante in bianco, è stato scritto, che rinvia ad una norma, il più delle volte extra penale e, nel caso che trattiamo di origine costituzionale. “Una copertura legislativa che risolve – a monte e definitivamente – il bilanciamento tra gli interessi in gioco a favore di quello contenuto nella norma non penale”.
Ma quali sono gli interessi in gioco? La difesa della proprietà e quella della persona. Occorre allora distinguere tra un subito furto (o tentato) con il proprietario del cane (o suoi familiari ) in casa da quello in assenza di questi. E’ ragionevole intuire come gli interessi in gioco possano essere sbilanciati laddove il ladro si limitasse a sottrarre un bene oppure metta anche in pericolo l’incolumità di chi si trova all’interno della proprietà privata. Non irrilevante è come sia stata messa in pericolo l’incolumità della persona offesa e quale conseguenza abbia avuto il ladro. Individuato questo limite della scriminante dell’esercizio di un diritto, forse appare preferibile la scriminante di cui all’art. 52 cp laddove una eventuale reazione armata è considerata proporzionata per difendere la propria o l’altrui incolumità come per difendere soltanto i beni, propri o altrui quando non vi sia desistenza e vi sia anche solo un pericolo di aggressione (armata o meno). Si tratta di considerare l’equazione “arma uguale cane” presente all’interno della proprietà. In buona sostanza si pone un ulteriore problema che è quello dei limiti di legittimità dell’impiego difensivo del cane.
Già tempo addietro il magistrato Paolo Sceusa rifletteva sul fatto che se il pericolo di aggressione fisica rende giustificabile l’uso di un’arma da fuoco non si comprende perché non debba giustificare l’aggressione da parte di un cane, aggiungendo peraltro, normalmente meno letale (il cane) di un arma da fuoco. Ne conseguirebbe la non responsabilità del proprietario.
Rimane da analizzare l’ipotesi in cui la violazione di domicilio avvenga durante la assenza del proprietario o dei suoi familiari o con lui conviventi. I quali, aggiunge sempre il magistrato, non è ovviamente escluso che possano rientrare in qualsiasi momento e fare lo sgradito incontro con il ladro. Si potrebbe configurare una protesi di dolo eventuale per il Dott. Sceusa. E proprio in questo caso l’eventuale apposizione di cartelli non considerati da parte del ladro manifesterebbe, secondo il magistrato, l’intenzione criminosa caratterizzata da aggressività.
Come accennavo, qualora vi fosse la morte dell’intruso (inteso come ladro) le cose ritengo possano essere valutate diversamente rispetto ad una lesione subita dallo stesso e l’equazione arma uguale cane ai sensi dell’art. 52 cp potrebbe vacillare. Sono ovviamente da escludere quelle situazioni nelle quali dovessero emergere circostanze nelle quali la reazione del proprietario del cane è stata una vera e propria controffensiva (cane lanciato all’inseguimento del ladro che tenta di fuggire). Concludo con una non richiesta opinione personale. Le esigenze d protezione della proprietà privata sono più che legittime e appartengono a tutti noi. Esigenze che tendenzialmente possono essere soddisfatte dall’acquisto d un buon impianto di antifurto o allarme. Utilizzare un cane come antifurto non credo sia la soluzione migliore. Per il cane, ovviamente.