Quando proprietario del cane e danneggiato concorrono nel risarcimento

Quando proprietario del cane e danneggiato concorrono nel risarcimento

“Se ti dico di non accarezzare il mio cane non accarezzarlo!”

Mercoledi 17 Dicembre 2025

Tizia recatasi presso l’abitazione dell’amica Caia è comodamente accomodata sul divano quando, a suo dire, le si sarebbe avvicinato il cane della sua amica Caia, razza Aikito, posizionandosi vicino al divano. Tizia come fatto già altre volte accarezza il cane il quale, senza che Tizia facesse movimenti bruschi od improvvisi, le si avventa contro puntando al collo.

Tizia riporta importanti lesioni che le procurano persistenti problemi di mobilità dell’arto superiore destro e menomazioni permanenti nello svolgimento delle attività quotidiane e scolastiche (è insegnante). Si sottoporrà a continue cure, anche di natura psicologica.

Inevitabilmente la vicenda finisce in Tribunale applicandosi l’art. 2052 del codice civile, troppo dimenticato o finanche ignorato da chi vive insieme ad un cane. Articolo che, ricordo per i più distratti, fonda la responsabilità del proprietario dell’animale non su un comportamento o un'attività dello stesso ma su una relazione di fatto intercorrente tra questi e l’animale con l’unica via di uscita per il proprietario del caso fortuito. Quest’ultimo, il caso fortuito, può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità. Parole che devono essere ben imprese nella mente di un proprietario di un cane.

Ebbene proprio a tale proposito risulterà dall’istruttoria espletata che il morso sarebbe stato determinato “anche” dalla imprudenza di Tizia nell’avere accarezzato il cane (nonostante le raccomandazioni di Caia, proprietaria del cane, di non accarezzarlo). E dunque, sempre a proposito del caso fortuito e con la sua equiparazione al comportamento del danneggiato (Tizia) bene fa Caia, secondo il Tribunale, a ritenere sussistente il caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso eziologico e quindi ad escludere la responsabilità della proprietaria del cane.

Si legge in sentenza che sicuramente l’attrice non è stata prudente nell’accarezzare il cane e la sua imprudenza si riscontra nella “prevedibilità” della reazione dell’animale annunciata proprio dalla convenuta; avvertimento che avrebbe dovuto farle prestare maggiore attenzione astenendosi dall’accarezzare il cane.

Ma il passaggio più significativo della sentenza è quello per cui, pur ravvisando dell’imprudenza nella condotta di Tizia e pur ritenendo che la stessa abbia inciso sulla verificazione dell’evento, per il Tribunale non è possibile attribuire a tale imprudenza un’efficacia causale esclusiva e dunque idonea ad interrompere il nesso eziologico tra il comportamento del cane ed il danno. Tale imprudenza rileva solo in termini di concorso causale ai sensi dell’art. 1227 del codice civile..c.c. (se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento e' diminuito secondo la gravita' della colpa el'entita' delle conseguenze che ne sono derivate).

In buona sostanza il Tribunale ci dice che il comportamento disattento di Tizia non è astrattamente ascrivibile al novero dell'imprevedibile, non potendosi di certo ritenere l’accarezzare un cane una condotta abnorme (leggere più sopra la definizione di caso fortuito).

Il cane di razza Akita Americano ha. secondo la descrizione di un veterinario ascoltato dal Giudice, un comportamento aggressivo che rientra nel repertorio comportamentale di quella stessa razza e può reagire in caso di minaccia avvertita. Tale caratteristica era certamente nota a Caia la quale proprio in virtù di ciò ammonisce l’amica dall’accarezzare il cane. E’ altresì vero che Caia proprio in virtù della presenza di persone estranee all’ambiente familiare, ben consapevole della potenziale aggressività del suo cane, avrebbe potuto e dovuto porre in essere ulteriori precauzioni come, ad esempio, impedire l’accesso al cane nella stanza ove riceveva gli ospiti ovvero, almeno, dotare nel frangente di museruola lo stesso cane. Precauzioni che, di fatto, avrebbero impedito il verificarsi dell’evento. Così si legge in sentenza.

Questo ragionamento conduce il Tribunale a ritenere fondata la responsabilità di Caia ai sensi dell’art. 2052 c.c. e allo stesso tempo di ritenere esservi stato un concorso ai sensi dell’art. 1227 c.c. nella condotta tenuta dalla danneggiata Tizia nella produzione dell’evento. Concorso che il Tribunale ritiene equo quantificare nella misura del 50% in capo a Tizia e del 50% in capo a Caia.

Fatti e personaggi non sono frutto di fantasia ma della sentenza n. 4984 del 5.12.2025 appena emessa dal Tribunale di Salerno.

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.006 secondi