Animali domestici: ripassiamo insieme le insidie dell’art. 2052 c.c.

Animali domestici: ripassiamo insieme le insidie dell’art. 2052 c.c.

Chiunque viva insieme ad un cane non può ignorare che un antico brocardo recita più o meno così: hai voluto la bicicletta? E allora pedala…

Mercoledi 3 Dicembre 2025

E siccome noi viviamo secondo regole, quelle che io definisco raggio laser, dobbiamo temerne una, quella di cui all’art. 2052 del nostro codice civile. Un raggio laser nel quale spesso incappiamo occasionando l’intervento del Giudice, che ci farà notare come e perché abbiamo oltrepassato quel raggio laser (la norma). Un raggio laser difficile da evitare proprio per come è formulata la regola. Vi è solo un modo per disinnescare questo potente raggio laser e questo modo si chiama “caso fortuito”. Ve ne dirò dopo, se avrete la cortese di pazientare ancora un pò.

Non vi annoierò con la teoria ma farò alcuni esempi pratici credo assai significativi. Direi ricorsivi.

La proprietà del cane (non) è riconducibile a colui che risulta intestato del microchip. Si tratta di una eccezione non poche volte sollevata ma sempre infondata. Al fine di individuare il proprietario di un animale di affezione non è affatto decisiva la registrazione dell’animale presso la c.d. “anagrafe canina” in quanto la qualità di proprietario va ricercata sulla base di indici di natura concreta, che evidenzino l’esercizio da parte di una certa persona un potere di governo e delle correlative cure. Andrei oltre la ricostruzione giurisprudenziale riconducendo quegli indici ad una relazione di amore, dell’umano verso il non umano e del non umano verso l’umano.

Altro tema che spesso emerge nella sconfinata casistica giudiziaria è quello della corretta imputazione del danno al soggetto chiamato a risponderne. Immaginiamo di essere ospiti a casa di amici ed essere aggrediti da un cane ivi presente. A colui che ci ospitava, comodatario dell’immobile, era stato affidato il cane aggressore dal suo proprietario, peraltro comodante dell’immobile. E ci viene fatto presente dal nostro amico che ci ospitava di essere stato imprudente nell’offrire cibo al cane pur notiziato del temperamento aggressivo dello stesso.

E no, amico caro, tu hai assunto l’obbligo di custodia di quel cane - che peraltro sapevi aggressivo - in assoluta autonomia rispetto al proprietario. Una necessaria avvertenza. Per la giurisprudenza rileva quel rapporto tra utente e animale che escluda ogni ingerenza del proprietario sul potere di controllo. Non è affatto un tema pacifico in dottrina e giurisprudenza. Dovrebbe soccorrere sull’utente ex art. 2052 cod. civ., in qualità di detentore di un interesse proprio e autonomo. In ogni caso e comunque chi agisce per il risarcimento del danno può comunque percorrere la strada della responsabilità extracontrattuale, dunque appellarsi all’art. 2043 del codice civile.

Come anticipato la responsabilità per danni cagionati da animali incontrerebbe una via di uscita in favore del proprietario dell’animale costituita dal caso fortuito al quale viene equiparata la colpa del danneggiato. Il caso fortuito eliderebbe il nesso causale tra l’agire dell’animale e il danno procurato. E tanto poiché il caso fortuito è quella circostanza imprevedibile, improvvisa e inevitabile che si pone nel susseguirsi degli eventi.

Il comportamento di un bambino di circa otto anni che, sfilando la catena attorcigliata ad un cancello, entri in un recinto dando fastidio ad un cane ivi custodito, benché legato ad un guinzaglio, è o meno imprevedibile, inevitabile ed eccezionale, nella prospettiva del proprietario del cane, tenuto a rispondere ai sensi dell'art. 2052 c.c.?

Per la Corte di Cassazione (Cassazione Civile, sent. 26 giugno 2025, n. 17200) nel caso de quo la condotta di chiunque, a maggior ragione di un minore, non può costituire caso fortuito, quale evento imprevedibile, inevitabile o assolutamente eccezionale.

Diversamente da quanto aveva deciso la Corte di appello per la quale, invece, il comportamento del minore avrebbe costituito fatto idoneo ad integrare il caso fortuito. Già la Cassazione (sent. n. 15895/2011) aveva giudicato erroneo il ragionamento del giudice di merito il quale aveva qualificato caso fortuito il comportamento di una bimba di anni tre, rimasta ferita per l'aggressione da parte di un cane che si trovava all'interno di un giardino il cui ingresso era costituito da un cancello non assicurato da idonea chiusura, tanto da potere essere facilmente aperto dalla bambina stessa.

In un altro caso una bambina di circa 10 anni lanciando, per poi riprenderle, delle mele dalla bocca di un cane, inavvertitamente pesta la coda di quello che, come reazione, morde al braccio la bimba. Questa per reazione inizia a scuotere il braccio ricevendo un altro morso al volto.

A dire del Tribunale il comportamento della bambina (e la reazione del cane) non costituiscono caso fortuito essendo certamente prevedibile che una bambina, nell'atto di giocare con un cane, gli pesti inavvertitamente la coda o una zampa non interpretando “l’invito del cane a cessare tale comportamento” (morso al braccio). Il Tribunale va oltre ritenendo prevedibile che un cane (quand'anche abituato alla presenza dei bambini) possa avere reazioni violente a fronte di comportamenti da egli interpretati come aggressivi o comunque per lui dolorosi. In buona sostanza non era affatto inevitabile per il proprietario/custode dell'animale impedire al cane di giocare se non in presenza di una persona idonea a vigilare il gioco.

Sempronio trovandosi in prospicenza di un terreno recintato scorge un cavallo libero. Avvicinata la mano alla cancellata, il cavallo - con movimento repentino, la morde amputandone il pollice. Appare ragionevole ipotizzare una imprudenza di Sempronio nell’avvicinare la mano alla bocca del cavallo. Lo è stata anche per il Tribunale?

No. Il Tribunale (Tribunale di Lodi, sentenza n. 558/2021) ha ritenuto responsabile Nevio, proprietario del cavallo, condannandolo al risarcimento in favore di Sempronio. Per il Tribunale non può dirsi imprevedibile la condotta tenuta da Sempronio che, trovandosi a passare lungo una pubblica via, noti un cavallo e gli si avvicini per ammirarlo, anche per offrirgli del cibo o per accarezzarlo. Il fatto che l'animale in questione fosse normalmente mansueto non è per ciò solo idoneo ad escludere la responsabilità del proprietario ai sensi dell'art. 2052 c.c., essendo l'imprevedibilità del comportamento tratto distintivo degli esseri “privi di raziocinio”.

L’avere Sempronio introdotto la mano all'interno della cancellata, trattandosi di comportamento umano del tutto normale e prevedibile, per nulla eccezionale e in quanto tale, non viene considerato idoneo ad interrompere il nesso causale. Qualora il proprietario dell'animale avesse voluto scongiurare il verificarsi di eventi di questo tipo avrebbe potuto, secondo l'ordinaria diligenza, provvedere ad affiggere idonei segnali di pericolo e/o ad installare una cancellata idonea ad impedire il contatto tra i passanti e l’animale.

Quarto esempio.

Un bambino nel mentre gioca all’interno di un cortile viene aggredito e morso ripetutamente al viso dal cane di Sempronio. Il Tribunale di Firenze (sent. n. 3619 del 2023) in applicazione del principio del più probabile che non, giunge alla conclusione che se il piccolo non si fosse imprudentemente avvicinato al cane, forse per svegliarlo, questo non avrebbe avuto alcun motivo per manifestare la reazione aggressiva. Comportamento, quello del bambino, che costituirebbe fattore causale esclusivo dell’evento poiché è da presumere che l’aggressione al viso del piccolo sia stata determinata a causa di un suo imprudente ed eccessivo avvicinamento all’animale in assenza di controllo da parte dei familiari non presenti. Il cane e il bambino sono venuti in contatto per volontà di quest'ultimo e non per l'aggressione improvvisa del cane.

Una bimba di 10 anni mentre gioca su uno scivolo all’interno di una certa struttura viene morsa al volto dal cane di proprietà di chi gestisce la struttura medesima. Quest’ultimo deduce, tra le altre cose, la sussistenza del caso fortuito dal momento che il cane avrebbe aggredito la bambina perché quella tentava di sottrargli un osso. Fatto che avrebbe interrotto il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. Non per il giudicante per il quale la convenuta risponde integralmente del danno sofferto dalla minore, non essendo emersa una condotta della danneggiata qualificabile come caso fortuito, ovvero comunque tale da limitare la responsabilità risarcitoria del danneggiante ai sensi dell’art. 1227 c.c.,

Tutti i fatti di cui sopra non sono frutto di fantasia di chi scrive. Come quello di colui che indietreggiando e inciampando su un cane fermo dietro di lui ha citato in giudizio il proprietario del cane. Si è trattato, per il giudice, di caso fortuito originato dalla disattenzione del danneggiato idoneo a interrompere il nesso di causalità (Trib. Venezia sent. 4293/2025)

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