Infortuni domestici: responsabile è il proprietario nella sua qualità di custode

A cura della Redazione.
Infortuni domestici: responsabile è il proprietario nella sua qualità di custode

In tema di responsabilità per danni cagionati da cose, custode è il proprietario o, comunque, il titolare della signoria, anche di fatto, sulla cosa che ha dato luogo all’evento lesivo, in quanto, avendo un potere effettivo sulla stessa, è in condizioni di controllare i rischi ad essa inerenti

Martedi 2 Dicembre 2025

Così ha precisato la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 31165/2025.

Il caso: Tizio conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Agrigento il nipote Caio chiedendone la condanna al risarcimento di € 50.000,00 per i danni riportati in seguito ad un sinistro domestico verificatosi presso l’abitazione del convenuto: In punto di fatto, deduceva che, recatosi in visita al nipote, era stato invitato ad entrare nell’abitazione dalla di lui coniuge, e, varcata la soglia, era scivolato sul pavimento bagnato e reso viscido dalle operazioni di pulizia domestica in corso, riportando un trauma alla spalla sinistra.

Il tribunale rigettava la domanda attorea; Tizio proponeva appello avanti alla Corte distrettuale, che rigettava l'impugnazione, ritenendo Caio non responsabile, in quanto, al momento dell’incidente, custode del pavimento bagnato era la compagna che per l’appunto stava eseguendo le pulizie e aveva determinato la situazione di pericolo.

Per la Corte distrettuale, quindi, faceva difetto in capo a Caio la qualifica di custode dell’immobile di sua proprietà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2051 c.c., per il semplice fatto che questi, in occasione del sinistro, si trovava al piano inferiore della casa e che le pulizie domestiche erano state poste in essere dalla di lui coniuge (che avrebbe così assunto la qualifica di custode, che si trovava sul luogo del sinistro e che, avendo eseguito poco prima le pulizie domestiche, aveva così creato la situazione pericolosa).

Tizio ricorre in Cassazione, che, nel ritenere fondate le censure svolte nel ricorso, precisa che:

a) ai fini della configurabilità della responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia, ai sensi dell’art. 2051 c.c. - è condizione necessaria e sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo, rapporto che postula l’effettiva disponibilità, giuridica e materiale, della stessa ed il potere dovere di intervento su di essa al fine di controllarla, di eliminare e/o modificare le situazioni di pericolo che siano insorte;

b) trattandosi di una ipotesi di responsabilità oggettiva, la responsabilità del custode, dunque, si fonda (non su un comportamento o un’attività dello stesso, ma) sulla relazione intercorrente tra questi e la res in custodia, alla quale si connette il dovere di custodire la cosa stessa, cioè di vigilarla e mantenerne il controllo in modo da impedire che produca danni a terzi;

c) nel caso di specie, ai fini della attribuzione della qualifica di custode, non rileva affatto che l’attività di pulizia domestica fosse stata materialmente posta in essere dalla coniuge del resistente in quanto tale circostanza non ha fatto perdere a Caio - proprietario e possessore dell’immobile e di tutte le sue strutture (ivi compreso il pavimento), nonché presente nel luogo del sinistro al momento del fatto (benché in altro locale) - la signoria di fatto sull’immobile e, con essa, la qualifica di custode ai sensi e per gli effetti della norma di cui all’art. 2051 c.c., attribuendola alla di lui coniuge;

d) da quanto premesso, discende il seguente principio di diritto: “In tema di responsabilità per danni cagionati da cose, custode è il proprietario o, comunque, il titolare della signoria, anche di fatto, sulla cosa che ha dato luogo all’evento lesivo, in quanto, avendo un potere effettivo sulla stessa, è in condizioni di controllare i rischi ad essa inerenti. La signoria di fatto sulla cosa non viene meno nel caso in cui, in concreto e in particolare, sulla cosa stessa anche altri si trovino ad esplicare estemporaneamente atti di fruizione o utilizzo, quand’anche con modalità analoghe a quella del proprietario, salvo che questi non provi di avere, in precedenza, a quelli trasferita la signoria di fatto con modalità tali da escluderne la persistenza, pure solo in parte, in capo a sé medesimo”

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 31165 2025

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