Manto stradale dissestato, caduta del pedone e responsabilità del proprietario

Manto stradale dissestato, caduta del pedone e responsabilità del proprietario
Martedi 3 Ottobre 2017

Ha diritto al risarcimento dei danni subiti una persona che cade di notte in una buca di una strada comunale in cattivo stato di manutenzione le cui condizioni sono a conoscenza della stessa in quanto la sua abitazione è situata nei pressi del luogo del sinistro ? La questione, molto frequente a causa dello stato di precarietà e di dissesto in cui versano le strade comunali, è stata affrontata recentemente dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22419/2017, pubblicata il 27 settembre scorso.

IL CASO: La vicenda sottoposta al vaglio dei Giudici della Suprema Corte di Cassazione trae origine dalla richiesta di risarcimento danni formulata da una cittadina nei confronti del Comune per essere caduta in una buca di una strada comunale in cattivo stato di manutenzione. L’incidente si era verificato di notte in una zona dove il danneggiato abitava.

La domanda veniva rigettata sia dal Tribunale sia dalla Corte di Appello. I giudici di merito hanno considerato imprudente la scelta della danneggiata di far passeggiare il cane di notte al buio in un tratto di strada in cattivo stato di manutenzione che la stessa percorreva quotidianamente in quanto situato nei pressi della propria abitazione.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione con l’ordinanza in commento ha dichiarato inammissibile il ricorso, dando atto che la condotta dell’attrice è idonea ad interrompere il nesso eziologico fra la condotta attribuibile al Comune e il danno patito del pedone, in quanto i giudici di merito avevano accertato che quest’ultimo era a conoscenza dell’esistenza della buca e in generale del cattivo stato di manutenzione del manto stradale in cui si è verificato il sinistro.

Pertanto, l’ordinaria diligenza avrebbe dovuto sconsigliare il pedone ad uscire di notte in condizioni di scarsa visibilità per far passeggiare il cane in quel punto;

Secondo gli Ermellini, inoltre, la decisione dei giudici di merito è conforme al proprio orientamento, secondo il quale “L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell’art. 2051 c.c, per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all’ente e l’evento dannoso (Sez. 3, Sentenza n. 23919 del 22/10/2013, Rv. 619108; nella specie, la Corte ha ritenuto non operante la presunzione di responsabilità a carico dell’ente ex art. 2051 cod. civ., in un caso di sinistro stradale causato da una buca presente sul mando stradale, atteso che il conducente danneggiato era a conoscenza dell’esistenza delle buche, per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarle)”.

Allegato:

Cass. civile Sez. VI - 3 Ordinanza del 26/09/2017 n.22419

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