Caduta del pedone a causa di un tombino: responsabilità del Comune e onere della prova.

Caduta del pedone a causa di un tombino: responsabilità del Comune e onere della prova.

Si segnala la sentenza n. 524/2021 del Tribunale di Teramo, che affronta la annosa problematica della responsabilità dell''Ente per i danni da cose in custodia, in particolare per i danni arrecati ad una donna caduta a causa di un tombino scoperchiato nella pubblica via.

Giovedi 30 Settembre 2021

Il caso: Con atto di citazione De.Gi. conveniva in giudizio il Comune di Giulianova, chiedendo la condanna dell'Ente al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'incidente occorsole sulla pubblica via; in partcolare dichiarava che che:

- mentre una sera stava percorrendo a piedi una via di Giulianova-Paese, giunta all'altezza della chiesa di S. Antonio, precipitava all'interno di un tombino fognario comunale che, lasciato in quell'ora notturna privo di coperchio, senza alcuna segnalazione e sprovvisto di protezione, non era visibile agli occhi dei passanti;

- che la responsabilità era da imputarsi al Comune per omessa manutenzione della strada pubblica.

Si costituiva il Comune convenuto, evidenziando che il coperchio del tombino si era spostato a causa della forte pioggia e che, in ogni caso, i danni occorsi all'attrice erano da imputarsi esclusivamente alla distrazione ed imprudenza della stessa.

Il Tribunale, nell'accogliere la domanda attorea, ein merito alla responsabilità per cose in custodia, evidenzia quanto segue:

a) incombe sul danneggiato provare il nesso eziologico fra la cosa custodita ed il danno, in termini di conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa; tale specifico onere probatorio, a pena di rimanere assorbito dalla prova dell'esistenza del danno, non può, tuttavia, risolversi nella mera dimostrazione dell'esistenza di quest'ultimo;

b) detto nesso resta escluso allorquando l'evento sia imputabile al caso fortuito, inteso quale fattore idoneo ad interrompere il rapporto eziologico e comprensivo del fatto del terzo e del danneggiato medesimo: a tal proposito sussiste

- il cosiddetto "fortuito autonomo", allorquando un fattore esterno alla cosa, interferendo nella situazione, abbia di per sé prodotto l'evento;

- mentre sussiste il cosiddetto "fortuito incidente", comunque tale da escludere il nesso causale, allorquando la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto eccezionale ed imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o dello stesso danneggiato;

c)  il danneggiato che agisce per il risarcimento dei danni subiti mentre circola sulla pubblica via è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode;

d) grava su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la peculiare fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l'evento si verifica.;

e) con particolare riferimento alle strade comunali, la responsabilità civile della P.A. ai sensi dell'art. 2051 c.c. opera anche in relazione a tali strade e, trattandosi di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, spetta all'Ente locale fornire la prova liberatoria dimostrando che il danno non è stato causato dalla cosa ma dal caso fortuito;

f) nel caso di specie non risulta dedotto né provato, da parte del Comune convenuto, alcun caso fortuito idoneo a interrompere la serie causale che ha determinato il verificarsi dell'evento lesivo, non potendosi affermare che la condotta della danneggiata sia stata incauta e non improntata a quei canoni di accortezza e cautela richiesti nell'utilizzo del suolo pubblico: il fatto che il tombino sia stato scoperchiato dalla pioggia torrenziale non integra gli estremi del caso fortuito, ed è invero indicativa di un cattivo stato di manutenzione delle strade senz'altro imputabile al Comune, a maggior ragione laddove si consideri che ciò accadeva con una certa frequenza che il coperchio del tombino saltasse in caso di maltempo.

Allegato:

Tribunale Teramo sentenza n.524 2021

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