Sanzioni amministrative accessorie e competenze del giudice dell'esecuzione

A cura della Redazione.
Sanzioni amministrative accessorie e competenze del giudice dell'esecuzione
Mercoledi 29 Settembre 2021

Il giudice dell'esecuzione non può applicare le sanzioni amministrative accessorie che il giudice della cognizione abbia erroneamente omesso di applicare con la sentenza di condanna o di patteggia mento.

In tal senso si è espressa la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 34861 del 20 settembre 2021.

Il caso: Il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Benevento, in funzione di giudice dell'esecuzione, disponeva, su richiesta del Pubblico ministero, la revoca della patente di guida nei confronti di G.C., quale sanzione amministrativa accessoria obbligatoria per il reato di guida in stato di ebbrezza, con rilevato tasso alcolemico superiore a 1,5g/I, aggravato dall'aver procurato un incidente stradale, per il quale è stato emesso decreto penale di condanna, ma omessa ogni statuizione sul punto.; peraltro, osservava, che la sanzione della revoca non era esclusa dall'operato giudizio di prevalenza sull'indicata aggravante delle concesse circostanze attenuanti generiche.

Il legale di G.C. ricorre in Cassazione, rilevando che:

- il ricorrente, imputato della fattispecie aggravata dall'aver provocato in stato di ebbrezza un incidente stradale, per la quale è prevista in astratto la misura della revoca della patente, a seguito del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante dell'art. 186, comma 2 bis, C.d.S., ha, di fatto, riportato condanna per la fattispecie di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), e cioè per guida in stato di ebbrezza non più aggravata dal procurato incidente stradale;

- dunque per la suddetta fattispecie non è prevista la revoca, ma soltanto la sospensione della patente.

Per la Corte la doglianza è fondata; sul punto ricorda che:

a) le sanzioni amministrative accessorie pacificamente non hanno natura di pene accessorie e, pertanto, sfuggono alla regola di cui all'art. 676 cod. proc.pen. che contiene un'elencazione tassativa delle altre competenze del giudice dell'esecuzione;

b) pertanto non spetta al giudice dell'esecuzione l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie che il giudice della cognizione abbia erroneamente omesso di applicare con la sentenza di condanna o di patteggiamento, potendosi porre rimedio all'erronea omissione soltanto con l'impugnazione della sentenza.

Allegato:

Cassazione penale sentenza n.34861 2021

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