Con l'ordinanza n. 26082/2021 la Corte di Cassazione charisce quale delle parti in causa sia tenuta al pagamento delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa.
Mercoledi 29 Settembre 2021 |
Il caso: I fratelli Tizio e Mevio agivano in giudizio, ex art. 45 della I. n. 392/1978, nei confronti di V., L. e R. per ottenerne la condanna alla restituzione degli importi ricevuti a titolo di canoni di locazione nella misura eccedente l'equo canone; si costituivano le convenute, che contestavano le domande attoree; veniva integrato il contraddittorio nei confronti di C.S., quale erede dell'originario locatore, la quale, costituitasi in giudizio, eccepiva l'infondatezza della domanda e la prescrizione del diritto; nel corso del giudizio decedeva C.S., alla quale subentrava l'erede, A.L.
Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda attorea, condannando le sorelle S. a restituire le somme indebitamente percepite, mentre la Corte di Appello, su impugnazione delle sorelle S.,
- accoglieva parzialmente sia l'appello principale che l'appello incidentale promosso dai fratelli Tizio e Mevio,
- compensava le spese tra i fratelli Tizio e Mevio e le sorelle S., data la reciproca soccombenza,
- poneva a carico dei fratelli Tizio e Mevio le spese, di entrambi i gradi di giudizio, per la chiamata in causa di A.L..
I fratelli Tizio e Mevio ricorrono in Cassazione, censurando, per quel che in questa sede interessa, la sentenza di secondo grado laddove ha posto a loro carico le spese processuali per la chiamata in giudizio di A.L.
Per la Corte il motivo è infondato; sul punto chiarsice il seguente principio:
a) la liquidazione delle spese di lite avviene contemperando il principio di causazione con quello di soccombenza:
- alla stregua del primo, l'attore processualmente causa le iniziative difensive adottate dalla controparte del suo rapporto, incluse logicamente pure le espansioni del giudizio suscitate con le chiamate in causa;
- il secondo viene utilizzato per temperare il primo, negando la responsabilità per le spese di lite del terzo chiamato in capo all'attore principale ove la chiamata del terzo da parte del convenuto risulti eccentrica rispetto all'oggetto della controversia o comunque manifestamente priva di fondatezza, preservando in tale ipotesi autonomia al rapporto instauratosi tra convenuto/chiamante e terzo chiamato per non essere realmente accessorio quest'ultimo rapporto a quello cheha originariamente acceso il processo, essendo stato invece posto in essere mediante un impulso processuale radicalmente privo di pertinenza/fondatezza, id est arbitrario;
b) in forza del principio di causazione, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
c) il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.