La legge Brambilla.. un atto di civiltà giuridica

La legge Brambilla.. un atto di civiltà giuridica

La Legge 6 Giugno 2025 n.82,meglio conosciuta come“Legge Brambilla”dal nome della parlamentare promotrice, che da sempre difende attivamente gli animali dalle vessazioni a cui sono sottoposti per varie ragioni, ha introdotto “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali”“ è entrata in vigore dal 1° luglio, giusto in tempo per tentare di prevenire l’odioso rito dell’abbandono degli animali domestici in Autostrada da parte di vacanzieri che non si fanno scrupolo di lasciarli al loro destino, spesso mortale, senza alcuna pietà.

Martedi 29 Luglio 2025

Negli anni scorsi, a nulla sono valsi gli appelli della Polstrada rivolti a quanti si mettono in viaggio per raggiungere le località di villeggiatura al mare o in montagna, come accade in occasione delle ferie, di evitare un fenomeno che, tuttavia, non riguarda solo questo periodo dell’anno.

La nuova Legge, nel modificare la rubrica del codice penale da “Delitti contro il sentimento per gli animali”in “Delitti contro gli animali”, individua, questi ultimi, quale interesse direttamente protetto sul piano penale e non più mediato dalla protezione del sentimento umano di pietà.

La normativa, in conseguenza, inasprisce severamente le sanzioni a carico di chi delinque contro gli “esseri animali”, introducendo significative aggravanti e nuovi divieti, estesi a tutto il Territorio nazionale, quale quello di detenere animali di affezione alla catena, per la cui violazione viene prevista una rilevante sanzione amministrativa, fatta salva una sanzione differente e più afflittiva ove il fatto costituisca reato (v.il commento di M. Pittalis del 16/07/2025 su Alttalex).

Come afferma l’Autrice citata, in maniera condivisibile, la Riforma rappresenta così una svolta epocale e culturale per il Nostro Paese, poiché, nei Delitti contro gli animali, attribuisce un effettivo rilievo giuridico ad un sentimento, da tempo diffuso nella vita sociale, e genera una nuova visione in tema di crimini contro gli animali, questi ultimi individuati come oggetto diretto della tutela penale, non più mediato dalla protezione del sentimento umano di pietà nei loro confronti.

Sta di fatto che, dopo il riconoscimento internazionale del Trattato di Lisbona, che, all’art.13,ha posto l’accento sulle parole chiave “esigenze” di “benessere” degli animali “in quanto” “esseri senzienti”, anche nella nostra Costituzione, nel febbraio del 2022,è stato introdotto l’art.9,tra i Principi Fondamentali, in base ad una necessaria esigenza di “tutela”degli animali con Leggi dello Stato, che ne determinino i modi e le forme della stesa, ricorrendo ad un termine più specifico in luogo di quello, più generico, di “protezione”.

Si tratta, seocndo la Brambilla, di ’Una riforma storica che l’Italia attendeva da oltre vent’anni’’, perché “Gli animali esseri senzienti diventano soggetti giuridici, portatori di diritti, tutelati direttamente dalla legge, per cuiChi uccide un animale rischierà fino a quattro anni di carcere e 60mila euro di multa sempre abbinata. Chi li maltratta fino a 2 anni di carcere e 30mila euro di multa sempre abbinata con aggravanti generiche che aumentano anche di un terzo la pena, se il fatto è commesso innanzi a minori o diffuso in rete”.

La Riforma si pone, quindi, a livello di fonte primaria ordinaria, nel solco tracciato dalle fonti sovranazionali e nazionali, individuando quale sia, per gli animali, l’effettivo bene giuridico protetto dalla norma penale/costituzionale introdotta.

In linea più generale, si può notare, dalla lettura del testo della nuova Legge, come siano state inasprite le sanzioni previste a carico di chi delinque contro gli animali e siano stati introdotti anche nuovi divieti, come, ad es. quello sancito dall’art.10, di detenere animali di affezione alla catena, come pure significative aggravanti dei comportamenti illeciti posti in essere.

Tuttavia, occorre sottolineare che l’ostacolo al riconoscimento di una completa tutela degli animali é costituito dalla perdurante vigenza delle disposizioni che prevedono una serie di ambiti in cui la violazioni di esse risulta ancora “giustificata”, sulla base della scriminante dell’esercizio di un diritto, sancita dall’art 51 del C.P., siccome attività normate da leggi speciali, che vanno dalla caccia alla pesca, all’allevamento, al trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica, attività circensi, ma anche giardini zoologici .

Sulla questione, la Cassazione si è pronunciata, in più occasioni, stabilendo che a tali condotte sono pur sempre applicabili le norme generali del Codice Penale e le conseguenti sanzioni, nei casi in cui manchi una disposizione speciale che in maniera dettagliata descriva e consenta la specifica condotta potenzialmente criminosa, come già avvenuto per la non corretta detenzione di animali nei Circhi o per l’utilizzo di piccioni vivi per la pesca (v.Cass.Pen n.2372/2025;Cass.Pen. 1769/2018,).

Tuttavia, sarebbe auspicabile, come afferma l’Autrice citata, che la Riforma costituisca un ponte per futuri potenziamenti, sia a livello normativo nazionale sia, nel rispetto del principio di sussidiarietà, a livello regionale.

Le Regioni potrebbero, infatti, ampliare la tutela minimale apprestata dallo Stato con proprie, ancor più garantiste, norme in dettaglio ed eventuali ulteriori sanzioni di natura amministrativa per i responsabili delle condotte illecite.

Volendo sintetizzare i contenuti del testo normativo approvato, esso consta di 15 articoli che inaspriscono le pene, ampliano l’applicabilità delle fattispecie penali esistenti e ne introducono nuove norme insieme a delle aggravanti.

Entrano nel novero della punibilità anche alcuni delitti commessi per colpa.e sono passibili di sanzioni anche gli Enti coinvolti nei reati.

Il cambiamento emerge già dall’articolo 1 che modifica la rubrica del Titolo IX-bis del Libro II del codice penale (Dei delitti contro il sentimento per gli animali), eliminando il riferimento al “sentimento per gli animali”, specificando che oggetto di tutela penale sono direttamente gli animali e non più dunque l’uomo, colpito nei propri sentimenti di affezione e di pietà nei confronti degli stessi.

Altra norma ritrenuta rilevante è quella dell’articolo 10 che sancisce il divieto di tenere gli animali di affezione alla catena o ad “altro strumento di contenzione similare che ne impedisca il movimento”, sanzionato con una sanzione ammini strativa da 500 a 5.000 euro.

L’articolo 2,modifica l’art. 544-quater c.p., relativo alla messa in scena di spettacoli con sevizie, aumentando le pene pecuniarie fino a 30.000 euro.

L’articolo 3 modifica l’articolo 544-quinquies del Cp, relativo ai combattimenti tra animali, innalzando le pene fino a quattro anni ed estendendo la pena a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni.

L’articolo.4 introduce circostanze aggravanti:

a) se i fatti sono commessi alla presenza di minori;

b) se i fatti sono commessi nei confronti di più animali;

c) se l'autore diffonde, attraverso strumenti informatici o telematici, immagini, video o altre rappresentazioni del fatto commesso", mentre il successivo art.5 apporta modifiche agli articoli (…) del del CP aggravamdo le pene previste in precedenza. Inoltre lo stesso articolo sostituisce l’art 638 del C.P.con il seguente:

"Articolo 638 (Uccisione o danneggiamento di animali altrui). “Chiunque senza necessità uccide orende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compieil fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni"

L’articolo 5, modifica vari articoli del codice penale: art. 544-bis (uccisione): pene più severe fino a 4 anni e 60.000 euro di sanzioni;

art. 544-ter (maltrattamento): pena obbligatoriamente congiunta (reclusione + multa);

art. 638 (uccisione/danneggiamento di animali altrui): pena da 1 a 4 anni;

art. 727 (abbandono): ammenda minima portata a 5.000 €.

L’articolo 6 interviene sul sequestro e confisca di animali oggetto di reato. Viene introdotto l’art. 260-bis c.p.p. che consente l’affido definitivo degli animali sequestrati; si prevede una cauzione obbligatoria per chi riceve l’animale e anche l’applicazione di misure di prevenzione antimafia per i recidivi abituali.

Articolo 260-bis (Affido definitivo dell'animale oggetto di sequestro o confisca):

1. L'Autorità giudiziaria, nell'ambito dei procedimenti per i reati (..) quando dispone il sequestro o la confisca di animali vivi al fine di garantire la loro effettiva protezione e il mantenimento in condizioni di salute adeguate, può, anche su istanza della persona offesa o dell'associazione di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il CP, con decreto motivato, affidare gli stessi, in via definitiva, alle Associazioni di cui al medesimo articolo 19-quater o a loro subaffidatari previo versamento, da parte dell'associazione interessata, di una cauzione per ciascun animale affidato (…).

2. L'importo della cauzione di cui al comma 1 è stabilito dall'A.G. tenendo conto della tipologia dell'animale e dello stato sanitario dello stesso nonché delle cure e dei costi che la gestione dell'animale richiede nel lungo periodo a seguito dell'affidamento definitivo. Il versamento della cauzione è condizione di efficacia del decreto di affidamento definitivo.

3. Le Associazioni di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il CP previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, possono individuare singole persone fisiche o Enti e associazioni a cui affidare gli animali. In tali casi e sempre previo versamento della cauzione, il decreto di affidamento definitivo è emesso nei riguardi dell'affidatario individuato.

4. La cauzione è versata mediante bonifico bancario al Fondo unico giustizia. La cauzione complessiva versata rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria fino alla sentenza definitiva. In caso di sentenza definitiva di condanna, la cauzione è versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario.

L’art.7 sancisce il divieto di abbattimento o alienazione degli animali nelle more delle indagini e del dibattimento, in base al quale "Fatto salvo quanto disposto dall'A.G- ai sensi dell'articolo 260-bis del CPP, quando si procede per i delitti (…) consumati o tentati, all'indagato, imputato o proprietario è vietato abbattere o alienare a terzi gli animali, anche qualora sugli stessi non sussista il vincolo cautelare del sequestro, fino alla sentenza definitiva".

L’articolo 8 introduce, inoltre, un nuovo articolo (25-undevicies)(delitti contro gli animali), nel D.Lgs. 231 del 2001,che concerne la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle Associazioni, anche prive di personalità giuridica, al fine di stabilire le sanzioni applicabili agli enti coinvolti nella commissione di taluni reati contro gli animali in base al quale:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti (…) si applica all'Ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 459 del Codice di procedura penale, per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni.(…).

L’art.9 apporta Modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 201, in materia di protezione degli animali di affezione e da compagnia con cui vengono aggravate e sanzioni pecuniarie in taluni casi.

L’Art 10 sul Divieto di detenzione di animali di affezione alla catena assume un particolare rilievo, come innanzi ricordato, poiché stabilisce che:

1. Al proprietario o al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione è fatto divieto di custodirli nel luogo di detenzione e dimora tenendoli legati con la catena o con altro strumento di contenzione similare che ne impedisca il movimento, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie o da temporanee esigenze di sicurezza.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque viola il divieto di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.

L’Articolo 11 modifica l'articolo 20 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, in materia di sanzioni amministrative, prescrivendo che, dopo il comma 1 dell'articolo 20 del D Lgs 5 agosto 2022, n. 134, inserisce il seguente:

"1-bis. Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 non è dovuto nelle ipotesi in cui il proprietario, il detentore o l'operatore di un animale da compagnia adempia volontariamente all'obbligo di identificazione previsto all'articolo 16, comma 1,sempreché la violazione non sia stata già constatata"

L’articolo 12 prevede che debba essere sentito anche il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica per l’emanazione del decreto del Ministro dell’interno che stabilisce le modalità di coordinamento tra le varie forze di polizia in materia di reati contro gli animali.

L’articolo 13 interviene sul primo comma dell’articolo 727-bis del codice penale, inasprisce le sanzioni previste dalla contravvenzione per uccisione, cattura e detenzione di specie protette, prevedendo l’arresto da tre mesi a un anno e l’ammenda fino a 8.000 euro.

L’articolo 14, nel modificare la legge n. 189 del 2004, prevede il divieto di utilizzare a fini commerciali pelli e pellicce di gatti della specie Felis catus, ovvero gatto domestico.

Infine, l’articolo 15, contiene la clausola dinvarianza finanziaria

Dalla lettura delle norme introdotte dalla Legge Brambilla emergono alcuni punti salienti relativi alll’inasprimento delle pene precedenti ed, in particolare,

a) la reclusione per il delitto di uccisione di animali, di cui all’art. 544-bis, viene portata da sei mesi a tre anni, con aggiunta della multa da euro 5.000 a euro 30.000.

Viene inoltre aggiunto, in calce all’art. 544-bis, un ulteriore comma, per cui “se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell’animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000”;

b) la reclusione per il delitto di maltrattamento di animali, di cui all’art. 544-ter, viene aumentata da sei mesi a due anni, mentre viene purtroppo mantenuta invariata la previsione, non in aggiunta ma in alternativa, della sanzione pecuniaria della multa da 5.000 a 30.000 euro; viene inoltre previsto che il terzo comma, che prevede l’aumento della pena della metà nel caso in cui dal maltrattamento derivi la morte dell’animale, si applichi anche nel caso di cui al secondo comma dell’art. 544-ter, che prevede, come ulteriore e specifica forma di maltrattamento, la somministrazione all’animale di “sostanze stupefacenti o vietate”, ovvero la sottoposizione “a trattamenti che procurano un danno alla salute” dell’animale;

c) la norma relativa all“”Uccisione o danneggiamento di animali altrui”, viene integralmente sostituita dalla seguente “Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni”.

La reclusione per il delitto di cui all’art. 544-bis, viene portata da sei mesi a tre anni, con aggiunta della multa da euro 5.000 a euro 30.000 e viene inoltre aggiunto, in calce all’art. 544-bis, un ulteriore comma, che prevede che “se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell’animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000”;

La nuova disposizione punisce, quindi, chi delinque contro gruppi di animali di allevamento altrui che siano raccolti in gregge o in mandria, ma anche chi agisce contro animali di allevamento singoli altrui, bovini o equini, nel caso in cui non facciano parte di un gregge o di una mandria e la procedibilità è comunque d’ufficio ed è stato elevato a un anno il minimo edittale della pena.

È stato, purtroppo, abrogato il reato commesso contro singoli animali altrui non di allevamento, in precedenza punibile a querela della persona offesa con la reclusio ne fino a un anno o con la multa fino a 309 euro;mentre, essendo stato abrogato l’ultimo comma della previgente norma, sembrerebbe divenuto punibile “chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno”.

d) L’“Abbandono di animali”, viene collocato nell’ambito“Delle contravvenzioni concer nenti la polizia dei costumi”.innalzando il minimo edittale della sanzione pecuniaria della ammenda da euro 1.000 a euro 5.000, mentre il massimo è stato confermato a euro 10.000.

Nondimeno, in tale colloczione si è persa l’occasione per inserire il turpe reato nell’ambito dei delitti in luogo delle contravvenzioni, per giunta concernenti “la polizia dei costumi” e non gli animali per sé stessi come pure elevare la sanzione anche nel massimo edittale, poiché risuta esiguo l’importo di euro 5.000,ma anche intervenire eliminando la congiunzione “e”, che fa sì che si possa incriminare chi “detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura solo se concorra la produzione, per effetto di tale trascuratezza quantomeno colposa, di “gravi sofferenze”all’animale.

e) L’art,10 “Divieto di detenzione di animali di affezione alla catena”) pone una prescrizione che, invero, era stata anticipata da varie normative regionali che avevano vietato o limitato la detenzione di cani alla catena, in particolare quelle di Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Abruzzo, Puglia, Toscana e Provincia autonoma di Trento.

La Riforma estende adesso tale divieto a tutto il territorio nazionale, prevedendo al primo comma: “Al proprietario o al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione è fatto divieto di custodirli nel luogo di detenzione e dimora tenendoli legati con la catena o con altro strumento di contenzione similare che ne impedisca il movimento, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie o da temporanee esigenze di sicurezza”.

Pertanto solo per ragioni sanitarie (documentate) oppure temporanee esigenze di sicurezza (ad es., il passaggio di un corteo) potrebbero giustificare l’utilizzo dello strumento di contenzione.

Il secondo comma dello stesso articolo prevede, a carico di chiunque violi tale divieto, l’applicazione di una “sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro”, fatta salva una sanzione differente e più afflittiva ove il fatto costituisca reato, ad es.di maltrattamento.

Sin qui il provvedimento emanato dal Parlamento, sebbene le prime impressioni registrate abbiano evidenziato il capovolgimento di prospettiva dalla medesima attuato mediante la protezione dell’animale in sé, e non in via mediata, attraverso la tutela della sensibilità umana nei confronti degli animali.

Tuttavia, ci sono ancora obiettivi da percorrere, come innanzi ricordato, sebbene la Riforma sembri puntare decisamente in questa direzione, per riuscire a far ricomprendere gli animali tra i soggetti di diritto che ne amplierebbe, ovviamente, la tutela.

Occorre ricordare che la nozione di soggetto giuridico si è evoluta a seconda delle epoche storiche e delle Civiltà giuridiche sebbene, ancora oggi, vari Paesi nel Mondo si orientano con modalità diverse senza dimenticare che, ai tempi del diritto romano, gli stessi schiavi non avevano alcuna capacità giuridica ed erano considerati titolari di diritti soltanto i c.d. “liberi”, così come anche attualmente alcuni Paesi negano una piena soggettività giuridica a donne o persone di ceti sociali o di credo religiosi diversi siccome ritenuti meno nobili.

L’auspicio è che si passi da una concezione di soggettività giuridica, incardinata sul dominio di una specie sulle altre, ad una relazione fra essere umano ed essere animale fondata sul concetto di “vulnerabilità”, come sancito dalla nostra Costituzione con l’utilizzo del termine “tutela” degli animali, incentrata sull’auspicabile riconoscimento della “dignità” dell’essere animale ossia del“suo valore intrinseco, in quanto tale” e nel suo imprescindibile bilanciamento con quella dell’essere umano.

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