Chi lascia il cane legato alla ringhiera sotto il sole per due ore risponde del reato di abbandono di animali ex art. 727 c.p.
In tal senso ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 33276/2024.
Giovedi 5 Settembre 2024 |
Il caso. Il Tribunale di Sassari condannava Mevia alla pena di 700,00 euro di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 727 cod. pen. per aver sottoposto a sevizie un cane di razza pastore tedesco legandolo alla ringhiera di un portone ed esponendolo al forte caldo senza lasciargli da bere, tanto che l'animale andava in ipotermia, oltre che al risarcimento dei danni in favore della parte civile, Tizio, da liquidare in separato giudizio, alla quale ha anche assegnato una provvisionale immediatamente esecutiva dell'ammontare di 300,00 euro.
Mevia, tramite il proprio difensore, proponeva appello, dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, che lo qualificava come ricorso per cassazione disponendone la trasmissione alla Corte di cassazione, trattandosi di sentenza non appellabile.
Mevia, nel contestare la configurabilità del reato di abbandono di animali ascrittole, deduce che:
a) il cane era stato lasciato in un luogo noto sia all'imputata sia alla parte civile sia ai terzi condomini dello stabile;
b) la veterinaria che aveva visitato il cane dopo che lo stesso era stato riaffidato al proprietario, costituito parte civile, aveva accertato che lo stesso era accaldato ma non era in precarie condizioni di salute né disidratato, per cui risultava errata l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata del patimento di sofferenze da parte dell'animale.
Per la Suprema Corte nel ritenere il ricorso inammissibile, osserva quanto segue:
1) la ricorrente lasciò il cane pastore tedesco di proprietà della parte civile legato alla ringhiera dell'edificio nel quale quest'ultima abitava, al sole e per circa due ore, senza accertarsi che vi fosse qualcuno che in attesa dell'arrivo del proprietario potesse prendersene cura;
2) il cane venne trovato in stato di ipertermia e con la frequenza respiratoria piuttosto alta;
3) tale condotta è stata ritenuta causa di uno stato di sofferenza da abbandono per l'animale e anche del rischio di riportare serie conseguenze a causa della esposizione al calore, con la conseguente affermazione della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 727, secondo comma, cod. pen.;
4) costituiscono maltrattamenti, idonei a integrare il reato di abbandono di animali, non solo le sevizie, le torture o le crudeltà caratterizzate da dolo, ma anche quei comportamenti colposi di abbandono e incuria che offendono la sensibilità psico-fisica degli animali quali autonomi essere viventi, capaci di reagire agli stimoli del dolore come alle attenzioni amorevoli dell'uomo