La prescrizione del credito relativo ai ratei mensili dell'assegno di mantenimento

La prescrizione del credito relativo ai ratei mensili dell'assegno di mantenimento

Il Tribunale di Torre Annunziata con la sentenza n. 2386 del 28 ottobre 2025 ha chiarito in quanti anni si prescrive il credito relativo ai ratei mensili dell'assegno di mantenimento dovuto dal coniuge obbligato a seguito di separazione.

Lunedi 24 Novembre 2025

Il caso: Tizio conveniva avanti al tribunale Mevia premettendo che:

  • la stessa Mevia in data 7.2.2024 gli aveva intimato precetto di pagamento della somma complessiva di Euro 41259,98 in virtù della sentenza con cui era stata regolata la sua separazione da Tizio e della ordinanza presidenziale resa dal Tribunale di Torre Annunziata, con cui il medesimo Tribunale aveva regolato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando le statuizioni economiche della sentenza di separazione;

  • con il precetto Mevia aveva richiesto il pagamento di somme prescritte e comunque non dovute avendo sempre provveduto al pagamento degli assegni di mantenimento a favore del figlio P1.

Mevia, nel costituirsi in giudizio, eccepiva in primo luogo l'inammissibilità per tardività dell'opposizione e nel merito ne contestava il contenuto deducendo la prescrizione decennale del credito, che non si sarebbe ancora maturata e, per il caso in cui si dovesse ritenere applicabile la prescrizione quinquennale, chiedeva rideterminarsi il credito dovuto per l'ultimo quinquennio.

Il Tribunale, nell'accogliere parzialmente l'opposizione, qualificata come opposizione all'esecuzione, osserva quanto segue:

a) il credito relativo ai ratei mensili dell'assegno che il coniuge obbligato è tenuto a versare all'altro per il mantenimento dei figli si prescrive in cinque anni ex art. 2948 c.c. La prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c., infatti, si applica solo se viene in contestazione la debenza di uno o più ratei e su tale debenza intervenga un accertamento giudiziale sul quale si formi il giudicato;

b) nel caso di specie, l'opposta non può pertanto dedurre che la prescrizione non si sarebbe maturata in quanto non vi è stata alcuna sentenza contenente un accertamento giudiziale sulla debenza di uno o più ratei sulla quale si sia formato il giudicato;

c) inotre la prescrizione non può ritenersi sospesa ex art. 2941 n 1 c.c.: invero la sospensione della prescrizione tra coniugi di cui all'art. 2941, n. 1, Cod. Civ. non trova applicazione al credito dovuto per l'assegno di mantenimento previsto nel caso di separazione personale: nel regime di separazione, infatti, non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l'armonia familiare, poiché è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza.

Decisione: il Tribunale dichiara nullo il precetto notificato in data 7.2.2024 laddove ingiunge il pagamento dei ratei dell'assegno di mantenimento maturati antecedentemente al 7.2.2019, non essendovi stati, prima del precetto, altri atti interruttivi della prescrizione.

Allegato:

Tribunale Torre Annunziata sentenza 28 ottobre 2025 n 2386

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