L’utilizzo degli animali per gli spettacoli circensi sta giungendo al capolinea. Nei fatti. Nella giurisprudenza, sempre più attenta a non scriminare talune situazioni. Non ancora nella legge, latitante da ormai troppo tempo.
Giovedi 30 Gennaio 2025 |
La terza sezione della Cassazione penale, con la sentenza n.2372 del 21 gennaio 2025 conferma una condanna per maltrattamento di animali (art. 544 te cp) nei confronti dei titolari di un circo. Riassumo a beneficio di chi vorrà leggere. I due titolari del circo rivendicano a loro favore l’applicazione di quella deroga di cui all'art. 19-ter disp att cod.pen., come introdotta dalla legge n. 189 del 2004 (ventuno anni fa!!!).
La sentenza in commento fornisce la risposta nei termini che seguono.
La disposizione in questione mantiene un suo pregio nei soli casi in cui le attività ivi menzionate vengano svolte nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, ricadendo invece nella sfera del penalmente rilevante ogni condotta che esulasse dalle stesse. Dunque non si tratta di una scriminante in bianco. Anzi, essa è particolarmente contenuta (in relazione alle normative di riferimento) per quanto riguarda quelle attività cui la norma si riferisce, lasciando così ampio spazio all'applicazione delle disposizioni penali di cui agli artt. 544-bis e ss c.p.
In virtù di tanto, è stato ritenuto che i titolari del circo, nella loro qualità di responsabili degli animali, avrebbero dovuto garantire idonee condizioni di benessere degli animali in ogni singola fase, eseguendo tutto ciò che hanno l'obbligo di fare nella loro posizione di garanzia. Anche garantendo nelle more della fase di smontaggio e delle delicate fasi di pre-spostamento da un sito all’altro del circo, condizioni idonee a tutela del benessere degli animali.
Partendo dall’ormai pacifico principio per cui la nozione di lesione comprende qualsiasi diminuzione dell'originaria integrità dell'animale anche quando non si risolve in processi patologici, era stato riscontrato negli animali sottoposti a sequestro che questi evidenziavano -in conseguenza delle condizioni in cui erano detenuti- malnutrizione, carenze igienico- sanitarie, disagi visibili, patologie (particolarmente evidenti nei cavalli). L'ambiente nel quale erano inseriti appariva sprovvisto di arricchimenti, di superfici idonee, di adeguata ombreggiatura, di acqua e cibo liberamente a disposizione e in taluni casi senza di un riparo dalla costante vista degli spettatori o semplici curiosi. Ambiente, si legge in sentenza, ritenuto inidoneo a soddisfare le esigenze etologiche delle varie specie. E per tale ragione individuato come fonte di maltrattamento, quanto meno, per la totalità degli animali sequestrati.
Condizioni, quelle dedotte, che il Tribunale ha ritenuto di escludere potessero essere state determinate -come invece aveva eccepito la difesa dei circensi imputati, da condotte temporanee proprio legate all'imminente trasferimento dell’attendamento. Non era infatti ragionevole ipotizzare che queste gravi conseguenze fossero insorte in tempi ristretti quali le fasi di smontaggio e trasferimento del circo. Fase nella quale avrebbero comunque dovuto garantirsi le necessarie condizioni di benessere degli animali.
Non vi è motivo di ritenere -aggiunge la Cassazione- che le condizioni di scarso o pessimo benessere etologico in cui versavano gli animali potessero essere indotte da una attività di smontaggio del circo dovendo invece risalire ad un periodo di molto anteriore. E tale circostanza sarebbe dimostrata dal fatto che il circo era attendato almeno due mesi rispetto all'epoca della denuncia e del successivo accurato controllo effettuato dai Consulenti Tecnici del P.M. e dalla P.G. delegata.
La Cassazione conferma la condanna.