La responsabilità dell'Ente pubblico per la custodia delle strade

La responsabilità dell'Ente pubblico per la custodia delle strade

Si segnala la sentenza n. 60 del 13 gennaio 2025 con cui il Tribunale di Castrovillari affronta la annosa tematica della responsabilità dell'Ente pubblico per la custodia e la manutenzione delle strade e dell'eventuale concorso di colpa del danneggiato.

Giovedi 30 Gennaio 2025

Il caso: Con atto di citazione Tizio evocava in giudizio l'Ente convenuto assumendo che mentre verso le 19.45 stava percorrendo a piedi un' area urbana, nel mettere il piede sul cordolo in cemento del marciapiede, questo improvvisamente si staccava causando la sua caduta a terra; a seguito dell'incidente Tizio si infortunava e veniva trasportato presso il locale presidio ospedaliero ed ivi gli veniva diagnosticato trauma distorsivo piede e caviglia dx con frattura base del 5 metatarso.

Ritenendo che la causazione del sinistro de quo fosse da ascrivere a responsabilità esclusiva dell'Ente convenuto in ragione dell'asserito difetto di manutenzione del tratto stradale in questione e della mancanza di ogni opportuna segnalazione della situazione di pericolo, concludeva invocando l'integrale ristoro dei danni patiti, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e competenze di causa; l'Ente si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attorea.

Il tribunale, all'esito dell'istruttoria, accoglie la domanda nei seguenti termini:

a) l'art. 2051 c.c. configura un caso di responsabilità oggettiva del custode e prevede che il danneggiato debba limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno; al custode spetta la prova c.d. liberatoria mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità;

b) il proprietario della strada supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si verifica non come conseguenza di un difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa e per colpa esclusiva dello stesso danneggiato;

c) secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia, è necessario dimostrare che il fatto dello stesso danneggiato avesse i caratteri dell'autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità e che fosse da solo idoneo a produrre l'evento, escludendo i fattori causali concorrenti: la condotta della vittima assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c.;

d) se il fatto colposo del danneggiato può concorrere nella produzione dell'evento, il fatto che una strada risulti “molto sconnessa” con buche e rattoppi, indice di cattiva manutenzione, non costituisce un'esimente per l'ente pubblico in quanto il comportamento disattento e incauto del pedone non è ascrivibile al novero “dell'imprevedibile”;

e) nel caso in esame, dall'istruttoria svolta è emerso che la condotta del danneggiato, nel transitare lungo il tratto di strada interessato, non ha affatto posto in evidenza un suo comportamento abnorme o fuori luogo, colposo o imprevedibile; peraltro la presenza di un dislivello proprio sul marciapiede, nel punto che deve essere necessariamente attraversato per passeggiare su un'area dedicata al transito pedonale, anche in relazione alle condizioni specifiche in cui il fatto si è realizzato, comporta certamente l'elevata probabilità di concretizzazione del rischio dell'evento dannoso poi verificatosi, che una attenta custodia del bene avrebbe evitato;

In conclusione:

- quanto al custode, è evidente che per questi fosse prevedibile che qualsiasi utente potesse impegnare il marciapiede in questione e, quindi, che qualsiasi soggetto potesse entrare in contatto con la res; e questa sola circostanza è idonea ad addebitargli la responsabilità dell'accaduto ai sensi dell'art. 2051 c.c

- quanto all'attore, questi era a perfetta conoscenza che il tratto di strada era oggettivamente e visibilmente deteriorato, dissestato o, comunque, lesionato, tanto più che trattasi di lesioni presenti in più parti; pertanto, l'attore, trovandosi di fronte ad una situazione di conosciuto e/o percepibile pericolo, avrebbe dovuto conformare la sua condotta alla prudenza e cautela richiedibile secondo la normale diligenza: l'incauta condotta tenuta in concreto dalla vittima – conclude il Tribunale- ha inciso in misura del 20% nel determinismo causale dell'evento dannoso.

Allegato:

Tribunale Castrovillari sentenza 60 2025

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