Con l'ordinanza n. 27054 del 6 ottobre 2021 la Corte di Cassazione chiarisce quale sia l'onere della prova a carico dell'Ente comunale qualora un ciclista assuma di essere caduto a causa di una buca nella strada ritenuta di competenza del Comune.
Venerdi 8 Ottobre 2021 |
Il caso: Tizia conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Lodi, il Comune di Vizzolo Predabissi per ottenere il risarcimento del danno subito a seguito di una caduta verificatasi a causa di una buca presente sul manto stradale di via X nell'ambito di detto Comune, in corrispondenza del civico n...., mentre era alla guida della propria bicicletta.
Il giudice di Pace di Lodi condannava il Comune, rimasto contumace, al pagamento, in favore di Tizia a titolo di risarcimento danni, della somma di Euro 4.726,72, oltre interessi, nonche' alle spese di lite.
Il Tribunale, in sede di appello, in riforma della sentenza di prime cure, rigettava la domanda proposta da Tizia, che veniva condannata a restituire quanto eventualmente gia' ricevuto dal Comune nonche' al pagamento delle spese di quel grado: per i giudici di appello la parte danneggiata non aveva assolto l'onere sulla stessa incombente, non avendo provato il rapporto di custodia tra il Comune di Vizzolo Predabassi e la strada in cui e' avvenuto l'incidente.
Tizia ricorre in Cassazione, rilevando che:
a) era onere del Comune provare di non essere titolare dell'obbligo di custodire il punto della strada in cui e' occorso il sinistro, in quanto, ai sensi della L. 20 marzo 1865, n. 2248, articolo 22, il suolo delle strade comunali e' di proprieta' dei comuni, determinando cosi' detta norma una vera e propria presunzione di titolarita';
b) spetta quindi alle Amministrazioni fornire prova contraria: la ricorrente dal canto suo aveva soddisfatto l'onere probatorio posto a proprio carico dall'articolo 2051 c.c., avendo allegato di essere caduta in un tratto di strada sito nell'abitato del Comune di Vizzolo Predabissi e precisamente all'altezza del numero civico N, circostanza confermata dal teste.
La Cassazione dà ragione alla ricorrente e, nell'accogliere il ricorso, chiarisce che:
a) la ricorrente, indicando, nell'atto di citazione che, mentre "percorreva, alla guida del proprio velocipide, la Via........... dell'abitato di Vizzolo Predabissi (MI), giunta all'altezza del civico N cadeva rovinosamente al suolo a causa di una buca presente sulla sede stradale", pur non invocando espressamente la L. 20 marzo 1865, n. 2248, articolo 22, ha, implicitamente fatto riferimento alla presunzione di cui alla normativa appena indicata e secondo cui "e' proprieta' dei comuni il suolo delle strade comunali" e "nell'interno delle citta' e villaggi fanno parte delle strade comunali le piazze, gli spazi ed i vicoli ad esse adiacenti ed aperti sul suolo pubblico, restando pero' ferme le consuetudini, le convenzioni esistenti e i diritti acquisiti... ";
b) trattasi di presunzione di demanialita' avente carattere relativo, superabile mediante prova contraria, evidenziandosi che, ai sensi dell'articolo 2728 c.c., le presunzioni legali, qual e' quella in questione, dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite mentre e' onere della parte contro cui esse operano fornire la prova contraria;
Decisione: il Tribunale, ritenendo non provata la proprieta' della strada in cui e' avvenuta la caduta di cui si discute ed affermando che la danneggiata, come era suo onere, non abbia provato il rapporto di custodia esistente tra il Comune di Vizzolo Predabissi e detta strada, non risulta essersi attenuta ai principi sopra enunciati, sicche' il motivo va accolto.