Con l'ordinanza n. 10463/2023 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi della responsabilità dell'Ente ex art. 2051 c.c in caso di caduta di un pedone dovuta ad un avvallamento presente nella pavimentazione del marciapiedi.
Venerdi 28 Aprile 2023 |
Il caso: Mevia conveniva in giudizio il Comune chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto per i danni conseguenti ad una caduta dovuta ad un avvallamento presente nella pavimentazione del marciapiedi.
Il Giudice adito, ritenuta l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 205l c.c., rigettava la domanda in quanto dalla ricostruzione della dinamica del sinistro si desumeva l'assenza di nesso causale tra la cosa in custodia (marciapiedi) e la caduta, caduta imputabile ad esclusiva responsabilità della danneggiata per non aver prestato, in presenza di pavimentazione del marciapiedi evidentemente sconnessa, particolare attenzione al proprio incedere, evitando di percorrere la parte del marciapiedi in cui le sconnessioni erano maggiori.
La Corte d'appello, adita da Mevia, confermava la sentenza di primo grado, ritenendo che l'esimente del caso fortuito doveva ritenersi integrata dalla autoresponsabilità della danneggiata la quale, in presenza di condizioni adeguate di visibilità e di una buca di dimensioni importanti, avrebbe dovuto avvedersi, e in assenza di elementi che potessero configurare un'insidia ai sensi dell'art. 2043 c.c., era da ritenere la causa esclusiva dell'evento.
Mevia ricorre in Cassazione, evidenziando che l'impugnata sentenza ha applicato l'art. 2051 c.c. ritenendo che il comportamento della danneggiata integrasse gli estremi del fortuito senza accertare se la condotta di Mevia avesse caratteristiche di imprevedibilità ed eccezionalità tali da poter effettivamente scriminare la responsabilità del custode.
La Suprema Corte rigetta il ricorso, osservando che:
a) questa Corte, con sentenze della Terza sezione n. 2477 del 2018, n. 27/24 del 2018, n. 2588 del 2018, espressamente richiamate dalla recente pronuncia a Sezioni Unite n. 20943 del 2022 ha affermato che il fortuito sussiste anche se il comportamento del danneggiato sia astrattamente prevedibile ma tuttavia da escludere come evenienza ragionevole e accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale;
b) l'impugnata sentenza si è attenuta a questi principi, rilevando come il venir meno del danneggiato all'obbligo di autoresponsabilità connesso e derivante dal dovere costituzionale di solidarietà di cui all' art. 2 Cost., abbia, costituito una causa autonoma nella produzione del sinistro, tale da integrare gli estremi del caso fortuito.