La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 29147 del 4 novembre 2025 ricorda in quali ipotesi la condotta del danneggiato riveste i caratteri del caso fortuito idoneo ad escludere la rresponsabilità del custode.
| Venerdi 7 Novembre 2025 |
Il caso: Mevia conveniva in giudizio il Comune di Formia dinanzi al Tribunale di Latina – Sez. distaccata di Gaeta, onde ottenere l’accertamento della sua responsabilità ex artt. 2051 e 2043 cc., in relazione al sinistro occorsole nel giorno di mercato settimanale, nel “piazzale mercatale” sito in centro città; in tale occasione, ella mentre camminava a piedi, in un tratto affollato, cadeva per terra a causa di una buca, non visibile e non segnalata, presente nella pavimentazione di detto “piazzale”, procurandosi la rottura del collo del femore della gamba sx.
Chiedeva quindi la condanna dell’ente al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali.
Si costituiva il Comune contestando la domanda attorea e chiedendo la chiamata in causa della società Alfa, quale addetta alla manutenzione delle strade e delle piazze del territorio comunale, in virtù di un contratto di appalto, che prevede l’esclusiva responsabilità per i danni arrecati a terzi.
Il Tribunale rigettava la domanda di parte attrice, decisione che veniva confermata in sede di appello: per la Corte distrettuale l'appellante era effettivamente caduta per la presenza di una buca, ma era da ritenere sussistente il caso fortuito, previsto dall’art. 2051 c.c., escludente la responsabilità del custode, ossia del Comune, stante l’accertata negligenza della danneggiata.
Mevia ricorre in Cassazione, che, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ribadisce quanto segue:
A) una volta appurata la sussistenza del nesso di causalità tra la res custodita e la caduta accidentale del danneggiato, il custode può andare esente dalla responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. solo alle seguenti condizioni:
la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del “caso fortuito”;
il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d’un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima;
se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile;
se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri:
a) valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
b) valutare se il danneggiato ha rispettato il “generale dovere di ragionevole cautela”;
c) escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza “irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”;
d) considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile.
B) nel caso di specie, il giudice di appello ha ritenuto integrata la prova del caso fortuito proprio in forza della accertata disattenzione della vittima, idonea ad interrompere integralmente il nesso di causalità: la buca in questione, lunga circa 30-40 cm. “e profonda quanto un piede con una scarpa” era senz’altro visibile al momento del sinistro (avvenuto con luce diurna), e che l’intera area, oltre che non asfaltata e disconnessa, era caratterizzata da una situazione di generale dissesto che rendeva prevedibile la presenza di buche, imponendo una particolare prudenza all’utente, neppure potendo confidarsi nella apparente regolarità della superficie calpestabile;
C) in generale, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.