Con l'ordinanza n. 28870 del 5 ottobre 2022 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi dei profili di responsabilità dell'Ente custode delle strade nell'ipotesi di caduta di un pedone a causa di una buca nella pavimentazione.
Il caso: Tizio conveniva dinanzi al Tribunale di L'Aquila, il Comune X lamentando di essere caduto, intorno alle ore 12, a causa di una buca nella pavimentazione della via A e chiedeva la condanna dell'ente pubblico territoriale al risarcimento dei danni, posto che aveva subito lesioni personali come da certificazione medica.
Il Tribunale, nel contraddittorio con il Comune, esperita attività istruttoria documentale e testimoniale, rigettava la domanda; Tizio impugnava la sentenza di prime cure e la Corte Distrettuale rigettava l'appello.
Tizio ricorre in Cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione, ancora ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 2051 e 2697 cod. civ., con riferimento alla circostanza della vicinanza della buca all'abitazione del ricorrente e della conoscibilità della stessa.
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, richiama i seguenti principi in materia di responsabilità:
a) il ricorrente incontestatamente risulta abitare sulla stessa via nella quale si è verificato l'incidente, posto che il difensore dello stesso, nella memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 cod. proc. civ. ha soltanto affermato che Tizio non conosceva lo stato dei luoghi, senza controdedurre nello specifico all'affermazione del Comune in ordine alla circostanza dell'essere egli abitante sulla via;
b) pertanto, Tizio avrebbe dovuto ben conoscere lo stato dei luoghi, in modo tale che la situazione di pericolo poteva essere dallo stesso adeguatamente prevenuta, come, oramai costantemente, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte