La notificazione di un controricorso è validamente effettuata all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal difensore di fiducia del ricorrente per cassazione esercente fuori giurisdizione, indipendentemente dalla limitazione di siffatta indicazione alle sole comunicazioni di cancelleria.
Giovedi 6 Ottobre 2022 |
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 28779 del 4 ottobre 2022.
Il caso: la Corte d’appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello proposto da Mevia avverso la sentenza del Tribunale, che aveva respinto la domanda intesa ad ottenere l’accertamento della sussistenza di un’impresa familiare ex art. 230 cod. civ. con il proprio ex coniuge Caio.
Per la Corte territoriale, l’appello era stato tardivamente proposto, in quanto depositato in data 20 giugno 2018, a fronte della avvenuta notifica della sentenza impugnata, correttamente eseguita presso la cancelleria del Tribunale di Civitavecchia in data 23 febbraio 2018, considerato che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, depositato in data 27 settembre 2013, non era stato eletto domicilio nel circondario dell’Ufficio giudiziario adito.
Mevia ricorre in Cassazione, deducendo, come primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 16 sexies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modif. in legge n. 221 del 2012, e successivamente modificato dal d.l. n. 90 del 2014 e conv. con modif. in legge n. 114 del 2014:
- per avere la Corte d’appello ritenuto correttamente eseguita la notifica della sentenza in cancelleria pur a seguito dell’istituzione del domicilio digitale, tanto più considerando che il difensore aveva indicato nel primo atto difensivo l’indirizzo di posta elettronica certificata;
- non poteva rilevare l’apodittica ed erronea deduzione contenuta nella sentenza impugnata, circa la limitazione dell’utilizzo dell’indirizzo PEC alle sole comunicazioni, come indicata in atti.
Per la Suprema Corte la doglianza è fondata: sul punto ribadisce quanto segue:
a) la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall’art. 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine;
b) a seguito dell’introduzione della norma sul “domicilio digitale” - corrispondente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza - la notificazione dell’impugnazione va eseguita all’indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE, pur non indicato negli atti dal difensore medesimo, con conseguente nullità della notificazione effettuata presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario abbia omesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest’ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra anche la circostanza che l’indirizzo PEC non sia accessibile per cause imputabili al destinatario;
c) pertanto, a seguito dell’introduzione del domicilio digitale, è irrilevante sia la mancata indicazione dell’indirizzo PEC nell’atto così come l’eventuale restrizione del domicilio digitale alle sole comunicazioni di cancelleria: la notifica in cancelleria, senza avvalersi della possibilità di eseguire la notifica presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore e senza che sia emerso alcun problema di accessibilità del predetto indirizzo PEC per cause imputabili al destinatario, è affetta da nullità.