La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 26488 dell'8 novembre 2017 si pronuncia in merito alle conseguenze derivanti dalla notifica di un atto mediante deposito in cancelleria e non alla pec del procuratore costituito.
Martedi 14 Novembre 2017 |
Il caso: la Corte d'Appello, investita del gravame proposto dal Ministero dell'interno, riformava la pronuncia resa dal Tribunale e per l'effetto rigettava la domanda di protezione internazionale proposta dal cittadino pakistano M.W.
La Corte d'Appello, nel decidere l'impugnazione, respingeva l'eccezione sollevata dall'appellato relativa alla "inesistenza" della notificazione dell'atto appello, effettuata dal Ministero dell'interno con deposito in cancelleria anzichè all'indirizzo p.e.c. del difensore costituito; per la Corte territoriale l'avvenuta costituzione nel giudizio d'appello del M.W. aveva comportato la sanatoria del vizio, che doveva qualificarsi come nullità e non come inesistenza.
Il cittadino pakistano propone ricorso per Cassazione, deducendo la violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto
la Corte d'appello aveva mancato di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio come imposto dall'art. 183 c.p.c..
la notificazione, erroneamente effettuata presso la cancelleria anzichè all'indirizzo p.e.c., deve considerarsi inesistente e non semplicemente nulla, da cui l'impossibilità di sanatoria ex art. 156 c.p.c..
Per la Cassazione il ricorso è inammissibile in quanto:
la Corte d'appello ha motivato ampiamente circa l'eccezione del difetto di notifica, statuendo che, esclusa l'inesistenza della notificazione e ritenuta la sua nullità, l'avvenuta costituzione in giudizio del M.W. aveva comportato la sanatoria di predetta nullità;
il ricorrente avrebbe dovuto semmai attivarsi formulando apposita istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 294 c.p.c., comma 1, dimostrando la nullità della notificazione;
il motivo quindi è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, avuto riguardo all'orientamento consolidato di questo Supremo Collegio relativamente alla disciplina dell'invalidità delle notificazioni (Cass. n. 1184/2001, n. 7891/2004, n. 15530/2004), di cui la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione.
Esito: inammissibilità del ricorso