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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Presidente -
Dott. ACIERNO Maria - rel. Consigliere -
Dott. DI MARZIO Mauro - Consigliere -
Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -
Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1663/2017 proposto da:
M.W., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASILINA n. 1665 Sc. B, presso lo studio dell'avvocato FULVIO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO - C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 722/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 12/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.
Con sentenza del 25/02/2016 la Corte d'appello di Catanzaro, investita del gravame proposto dal Ministero dell'interno, riformava la pronuncia resa dal Tribunale e per l'effetto rigettava la domanda di protezione internazionale proposta dal cittadino pakistano M.W..
La Corte territoriale, per quel che ancora interessa, ha respinto l'eccezione sollevata dall'appellato relativa all'asserita "inesistenza" della notificazione dell'atto appello, effettuata dal Ministero dell'interno con deposito in cancelleria anzichè all'indirizzo p.e.c. del difensore costituito, in quanto l'avvenuta costituzione nel giudizio d'appello del M.W. ha comportato la sanatoria del vizio, che deve qualificarsi come nullità e non come inesistenza.
Propone ricorso per cassazione il cittadino straniero sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso il Ministero dell'interno. Lamenta innanzitutto la violazione dell'art. 112 c.p.c., perchè la Corte d'appello avrebbe totalmente omesso di pronunciarsi sull'eccezione preliminare afferente al difetto di notifica, mancando di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio come imposto dall'art. 183 c.p.c.. Sostiene che la notificazione, erroneamente effettuata presso la cancelleria anzichè all'indirizzo p.e.c., debba considerarsi inesistente e non semplicemente nulla, da cui l'impossibilità di sanatoria ex art. 156 c.p.c.. ...
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