Con l'ordinanza n. 22121/2022 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi della responsabilità della P.A.per danni da cose in custodia e delle circostanze in presenza delle quali la condotta del danneggiato è ritenuta idonea ad escludere il risarcimento a carico dell''Ente.
Lunedi 1 Agosto 2022 |
Il caso: Tizio conveniva in giudizio, innanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Bari, il Comune di Bari, premettendo che mentre camminava a piedi sul marciapiede lato sinistro della via X giunto all'altezza del civico n.Y era costretto ad attraversare la strada per impegnare il marciapiede opposto, essendo il marciapiede bloccato per lavori edili; nell'eseguire tale attraversamento, lìattore poneva il piede destro in una profonda buca posta al centro della carreggiata, non segnalata ne' individuabile in quanto coperta da carte e fogli di giornale, a causa della quale "cadeva rovinosamente a terra" nonostante avesse tentato di alleggerire la caduta appoggiando la mano sinistra al suolo, riportando varie lesioni; chiedeva pertanto la condanna del Comune al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della caduta.
Il Giudice di Pace accoglieva la domanda attorea, mentre il Tribunale, adito dal Comune, in riforma della sentenza di primo grado, escludeva la responsabilita' dell'Amministrazione Comunale convenuta, ritenendo che:
l'incidente, sotto il profilo causale, era dovuto a disattenzione del pedone nell'attraversamento della strada, ragionando sui principi sanciti dalla giurisprudenza in merito nell'interpretazione dell'articolo 2051 c.c., giacche' all'obbligo di custodia fa pur sempre riscontro l'obbligo di prova del nesso di causalita' e un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa;
quando la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi avrebbe potuto essere superata mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, puo' allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento.
Tizio ricorre in Cassazione, censurando la sentenza impugnata laddove non avrebbe tenuto conto che:
a) per regola di comune esperienza le strade delle citta' sono spesso piene di carte e fogliame che si posano sul manto stradale e non vengono tempestivamente rimosse per carenza di personale e/o cattiva amministrazione;
b) conseguentemente, richiedere al pedone di prestare attenzione ad ogni foglio, carta, accumulo di foglie che incontra sul suo percorso significherebbe richiedergli uno sforzo che va oltre l'ordinaria diligenza, non considerando che durante l'attraversamento della strada si debba in primo luogo prestare attenzione alle auto in transito.
Per la Cassazione il ricorso è inammissibile:
1) tende a riproporre una rivisitazione dell'esame del fatto effettuato dal Tribunale e peraltro correttamente condotto secondo i paradigmi elaborati da questo giudice di legittimita', in ordine al disposto dell'articolo 2051 c.c.
2) la valutazione sulla incidenza della condotta altamente imprudente della vittima nell'attraversamento della strada, caduta a causa di una buca nel manto stradale risultata tuttavia ben visibile ed evitabile dal pedone, risulta del tutto insindacabile.