La responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato di colpa, sia pure presunta, per cui è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile.
Martedi 30 Luglio 2024 |
Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 18518/2024.
Il caso: Tizio, Mevia e Caio convenivano avanti all' autorità giudiziaria il Comune di Salerno, per il risarcimento dei danni, "iure proprio", conseguenti al decesso del loro congiunto Sempronio, a seguito di sinistro stradale occorsogli lungo una via cittadina: il loro familiare, mentre percorreva una strada cittadina a bordo di un motociclo, era finito con la ruota anteriore in una depressione del manto stradale di circa otto centimetri di profondità, perdendo così il controllo del mezzo e impattando, per l'effetto, con il fianco destro della moto contro un palo della pubblica illuminazione, perdendo la vita in conseguenza dell'urto.
Il tribunale rigettava la domanda, ritenendo che la condotta imprudente del danneggiato - il quale non aveva rispettato il limite di velocità, né osservato le regole di comune prudenza (stante sia le condizioni metereologiche caratterizzate da forte vento, che l'orario notturno), non facendo neppure uso di un casco conforme alla normativa di sicurezza, avendone indossato uno c.d. "a scodella" - aveva avuto una incidenza causale esclusiva nella produzione dell'evento, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.
La Corte d'Appello confermava la sentenza di primo grado e ribadiva che la condotta del danneggiato aveva interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, non essendo stato fornito alcun elemento idoneo a ritenere provata una condotta di guida della vittima diligente e prudente.
I familiari soccombenti ricorrono in Cassazione, eccependo che:
- la Corte distrettuale non aveva fatto corretta applicazione dell'art. 2051 cod. civ. e dunque del regime di responsabilità oggettiva che connota la fattispecie disciplinata da tale norma, per la cui configurazione è sufficiente la sola dimostrazione del nesso causale tra la condizione della "res" custodita (nella specie, l'anomalia del manto stradale) e l'evento dannoso;
- dalla CTU era infatti emerso che il dislivello esistente sulla sede stradale aveva avuto la funzione di "trampolino di lancio" per lo scooter che successivamente era andato ad impattare contro il palo con la conseguente caduta del conducente del motoveicolo;
- ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., essendo la responsabilità da cose in custodia di natura presunta, ovvero basata sul fatto che il custode "si trovi in una determinata relazione di fatto con la cosa, avendone il potere di effettiva disponibilità e controllo", ne deriva che "l'onere probatorio gravante sul danneggiato si esaurisce nella prova dei descritti presupposti".
Per la Cassazione il ricorso è fondato: vnegono ribaditi i seguenti principi:
a) se la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento;
b) pertanto, non è il soggetto danneggiato - ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. - a dover provare la "diligenza e prudenza" (id est: l'assenza di colpa) nel relazionarsi con la "res" oggetto di custodia, non trattandosi di elemento costitutivo della fattispecie.