Esecuzione immobiliare, giudizio di divisione e termine per la riassunzione

Esecuzione immobiliare, giudizio di divisione e termine per la riassunzione

E' abbastanza frequente che nelle esecuzioni immobiliari dove il compendio pignorato riguarda beni in comproprietà tra il debitore e altri soggetti, il giudice provvede alla sospensione del processo, disponendo l’instaurazione del giudizio di divisione.

Martedi 16 Luglio 2024

Una volta concluso tale ultimo giudizio, le parti interessate devono procedere alla riassunzione del processo esecutivo sospeso, pena l'estinzione dello stesso.

Nessuna disposizione del codice di rito prevede il termine entro il quale la riassunzione deve avvenire. Sulla questione si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione con l’ordinanza 18196/2024, pubblicata il 2 luglio 2024.

Gli Ermellini, dopo aver ricordato che la sospensione del processo esecutivo nelle more della divisione dei beni pignorati costituisce una species del genus sospensione per pregiudizialità necessaria di cui all'art.295 cod. proc. civ, hanno osservato che in applicazione della disciplina generale sulla sospensione necessaria, il processo esecutivo che è stato sospeso per la divisione endoesecutiva non deve essere riassunto entro dieci giorni dalla scadenza del termine stabilito dal giudice, come previsto nel caso di sospensione ai sensi dell’art. 624 bis c.p.c. su accordo delle parti, né entro il termine dei sei mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta l'opposizione, come nel caso di sospensione dell’esecuzione a seguito di opposizione (art. 627 c.p.c.).

La riassunzione deve avvenire, invece, entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile di cui all'articolo 295.

La sentenza che definisce la controversia civile di cui all'articolo 295 cod. proc. civ., hanno continuato, nell'ipotesi in cui si tratti di giudizio di divisione endoesecutiva, non è il provvedimento (sentenza ovvero ordinanza ex art. 785 cod. proc. civ.) che conclude la fase c.d. dichiarativa del giudizio di divisione (fase diretta all'accertamento della comunione e del diritto potestativo di domandarne lo scioglimento), bensì il provvedimento (sentenza o ordinanza ex art. 789, terzo comma, cod. proc. civ.) con cui viene dichiarato esecutivo il progetto di divisione e vengono trasformate in porzioni fisicamente individuate le quote ideali di comproprietà sul bene comune. Infatti, solo quest'ultimo provvedimento, a differenza del primo, ha carattere definitivo ed efficacia di giudicato.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 18196 2024

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