L’ente proprietario o gestore della strada è responsabile dei danni subiti da un motociclista a seguito dell’urto violento ad un guard rail difettoso e in cattivo stato di manutenzione. Così si è espressa la Terza Sezione della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22801/2017 del 29 settembre scorso.
IL CASO: Un motociclista ed i suoi genitori evocavano in giudizio un Comune al fine di vedersi riconoscere il risarcimento dei danni subiti dal suddetto motociclista a seguito di un grave incidente stradale nel quale era rimasto coinvolto percorrendo una strada comunale con la propria motocicletta. Il motociclista aveva perso il controllo della propria motocicletta in corrispondenza di un solco nell’asfalto non segnalato venendo sbalzato e scagliato contro il guard rail difettoso posizionato sul lato opposto della carreggiata e non ben fissato e con un bordo tagliente rivolto verso la strada. A seguito dell’incidente al motociclista veniva amputato un braccio.
Il Tribunale accoglieva la domanda ritenendo il Comune esclusivo responsabile dell’incidente e lo condannava al versamento in favore degli attori di una consistente somma di denaro.
La sentenza di primo grado veniva totalmente sovvertita dalla Corte d’Appello, la quale rigettava integralmente le domande risarcitorie formulate dagli attori originari.
La Corte territoriale ha:
escluso la responsabilità del Comune nel verificarsi dell'incidente, ritenendo che nessuna prova era stata fornita circa il rapporto casuale tra la presenza di eventuali alterazioni sul manto stradale e la caduta del motociclista;
escluso che l'esistenza di un tratto di guard rail difettoso abbia avuto una incidenza causale in ordine alla particolare gravita' del danno subito dal ragazzo, in riferimento all'amputazione di netto dell'arto;
Escluso che le alterazioni del fondo stradale, per la loro modesta rilevanza, possono aver concorso a determinare l’evento dannoso;
Accertato che il motociclista andava ad alta velocità in relazione allo stato dei luoghi ed ai limiti del consentivo;
Ritenuto che l’incidente si era verificato esclusivamente per la condotta imprudente e forse anche imperita del motociclista;
Il motociclista ed i suoi genitori, pertanto, proponevano ricorso per Cassazione, deducendo fra l’altro la violazione di legge in riferimento agli articoli 2043 e 2051 c.c., nonché del Decreto Ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223 laddove la corte d'appello ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'aggravamento del danno riportato dal ragazzo per l'urto contro il guard rail, il cattivo posizionamento di esso.
Gli Ermellini hanno ritenuto meritevole di accoglimento il suddetto motivo, hanno cassato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello, in diversa composizione, per un nuovo esame, osservando che:
Non e' corretto affermare che le barriere laterali installate dai Comuni hanno esclusivamente la funzione di evitare o contenere il rischio della fuoriuscita di strada delle vetture in tratti di strada di particolare pericolosità e quindi siano costruite al solo scopo di reggere l'impatto con gli autoveicoli;
La funzione del guard-rail è quella di diminuire la pericolosità del tratto stradale ove esso è collocato. Nella funzione protettiva delle barriere laterali, in generale, è compresa anche quella di diminuire il rischio che un corpo umano possa venire sbalzato nel vuoto;
l'ente territoriale dopo aver predisposto una barriera laterale, allo scopo di diminuire la pericolosità di quel tratto di strada, “è poi tenuto alla sua manutenzione sia perché essa possa continuare ad assolvere efficacemente alla sua funzione, alla quale altrimenti verrebbe meno se a causa degli urti o dell'incuria fosse interrotto o scivolasse ad una altezza insufficiente a contenere efficacemente un eventuale impatto, sia perché' essa non diventi, in sé, un elemento potenzialmente pericoloso per gli utenti della strada, ove sia interrotta o esposta dal lato tagliente. L'impatto o anche il contatto della barriera laterale con il corpo delle persone non e' infatti circostanza assolutamente imprevedibile, ma anzi e' una circostanza del tutto prevedibile ed i cui effetti la barriera ha proprio la funzione di contenere”;
“L'amministrazione che, pur avendo collocato una barriera laterale di contenimento non curi di verificare che la stessa, per il passaggio del tempo o per l'azione degli agenti naturali o anche per l'impatto con veicoli, non abbia assunto una conformazione o non presenti delle asperità tali da costituire un pericolo per gli utenti della strada, ed ometta di intervenire con adeguati interventi manutentivi al fine di ripristinarne le condizioni di sicurezza, viola non solo le norme specifiche che le impongono di collocare barriere stradali volte al contenimento dei veicoli che rispettino determinati standard di sicurezza (sul tema di recente Cass. n. 10916 del 2017), ma i principi generali in tema di responsabilità civile”.