Con la sentenza n. 19814/2025, pubblicata il 17 luglio 2025, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa alla decorrenza del termine per proporre opposizione avverso un decreto ingiuntivo notificato due volte nel caso in cui la prima notifica è nulla.
Martedi 22 Luglio 2025 |
IL CASO: La vicenda riguarda un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo che veniva notificato una prima volta, unitamente all’atto di precetto ai sensi dell’art. 140 c.p.c.
La notifica non si perfezionava in quanto la raccomandata informativa veniva restituita al mittente prima della compiuta giacenza, essendo la destinataria risultata sconosciuta all'indirizzo indicato.
Poiché il precetto era divenuto inefficace per la decorrenza dei termini, il creditore procedeva ad una nuova notifica dello stesso decreto ingiuntivo, unitamente ad un atto di precetto in rinnovazione, che si perfezionava con la consegna a mani proprie della titolare della ditta debitrice.
Avverso il decreto ingiuntivo quest’ultima proponeva opposizione, che veniva notificata entro il termine di legge decorrente dalla data della seconda notifica.
Con l’opposizione, la debitrice eccepiva, preliminarmente, l’inefficacia del decreto per essere la seconda notifica stata eseguita oltre il termine di legge dalla data di emissione. Nel merito, eccepiva l'inadempimento della creditrice nella fornitura, oggetto dell’ingiunzione.
Entrambi i giudizi di merito si concludevano con la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione, in quanto ritenuta tardivamente proposta.
A fondamento della decisione, sia il Giudice di Pace in primo grado e il Tribunale in appello, deducevano che la prima notifica, anche se viziata, era da considerarsi nulla e non inesistente. Era onere dell'opponente fornire la prova rigorosa, richiesta dall'art. 650 cod. proc. civ., di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto a causa del vizio di notifica, cosa che nel caso di specie non era avvenuta.
In altri termini, secondo i giudici di merito, la nuova notifica del decreto ingiuntivo e del precetto si spiegava perché, nel frattempo, era venuta meno l'efficacia del precetto prodromico alla minacciata esecuzione forzata, senza che fosse emerso che il creditore avesse voluto rinnovare la notifica del titolo e del precetto per sanare la nullità della precedente notifica. Solo la sua inesistenza comportava la sanzione dell'inefficacia ex art. 644 c.p.c., non già la sua nullità.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso promosso dall’originaria debitrice, nell’accoglierlo con rinvio al Tribunale, in persona di un diverso giudice, ha affermato il principio di diritto, al quale il giudice di merito dovrà uniformarsi, secondo cui: “qualora la noti?ca iniziale di un decreto ingiuntivo sia nulla e sia seguita da una successiva noti?ca valida, il termine perentorio per proporre opposizione ex art. 641 c.p.c. decorre da quest’ultima noti?ca valida, da intendersi quale rinnovazione della precedente noti?ca nulla”.