Con l'ordinanza n. 31091/2023 la Corte di Cassazione si pronuncia in merito alle conseguenze derivanti dalla notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo effettuata nel domicilio eletto nel ricorso monitorio e non andata a buon fine per irreperibilità del destinatario.
Martedi 14 Novembre 2023 |
Il caso: La Corte d’appello, in integrale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l’opposizione proposta da Mevia e revocava il decreto ingiuntivo emesso in favore di Lucilla per il rimborso di € 8.634,54, corrispondente alla quota di ½ dell’importo di un buono fruttifero cointestato a Sempronia, dante causa di Lucilla e a Mevia, che aveva riscosso e trattenuto l’intero importo del titolo.
Per la Corte distrettuale, l'opposizione proposta da Mevia era tempestiva per i seguenti motivi:
- la notifica della citazione, non andata a buon fine per irreperibilità del destinatario, era stata effettuata nel domicilio eletto nel ricorso monitorio, reputando che, in virtù di tale elezione, non potesse pretendersi dall’opponente di riavviare spontaneamente il procedimento notificatorio;
- non si configurava pertanto un vizio di inesistenza della notifica, ma una nullità sanata con effetto retroattivo della costituzione in giudizio dell’opposta.
Lucilla ricorre in Cassazione, denunciando violazione degli artt. 141, 151, 156 e 160 c.p.c.: in particolare si evidenzia quanto segue:
- la notifica dell’opposizione, effettuata in data 29.12.2014, non era andata a buon fine e che l’opponente non l’aveva mai rinnovata per cui il decreto era divenuto definitivo;
- la circostanza che la notifica fosse stata tentata presso il domicilio eletto con il ricorso monitorio non esonerava la parte dal riavviare il procedimento notificatorio entro un termine ragionevole e, in assenza di consegna, la notifica era inesistente ed insuscettibile di sanatoria per effetto della costituzione spontanea dell’opposta.
Per la Cassazione la censura è fondata:
a) la notifica dell'atto di impugnazione al procuratore che, esercente fuori della circoscrizione cui è assegnato, abbia eletto domicilio ai sensi dell'art. 82 del R.D. 37/1934 nella circoscrizione del tribunale adito, va effettuata nel luogo indicato in forza degli artt. 330 e 141 c.p.c., senza che al notificante sia fatto onere di riscontrare previamente la correttezza di quell'indirizzo, perché è onere della parte che ha eletto domicilio comunicare gli eventuali mutamenti;
b) tuttavia, sebbene nel ricorso monitorio fosse indicato il domicilio eletto, tale circostanza rendeva non imputabile il mancato esito della notifica, ma - come già affermato in tema di impugnazione, i cui principi valgono anche per la notifica dell’opposizione ex art. 645, parimenti prevista a pena di decadenza - non sollevava l’opponente dall’onere di riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento;
c) nessuna deroga poteva discendere dall’unitarietà del procedimento per decreto ingiuntivo: l’opposizione costituisce una fase del procedimento la cui proposizione è subordinata al rispetto di un termine di decadenza e richiede la notificazione dell’opposizione, in mancanza della quale, in quanto non materialmente perfezionata, il decreto passa in giudicato;
d) la notificazione semplicemente tentata presso il recapito del difensore della controparte, trasferitosi altrove, era inesistente e, perciò, non suscettibile di sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. a seguito della costituzione in giudizio dell’opposto.
Cassazione civile ordinanza 31091 2023