Notifica per irreperibili del decreto ingiuntivo: quando è ammissibile l'opposizione tardiva

Notifica per irreperibili del decreto ingiuntivo: quando è ammissibile l'opposizione tardiva

Con l’ordinanza n. 10983/2021, pubblicata il 26 aprile 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata circa l’ammissibilità o meno dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo notificato ai sensi dell’art. 143 c.p.c. nel caso in cui l’intimato abbia trasferito la residenza ma non abbia provveduto all’aggiornamento delle risultanze anagrafiche.

Martedi 11 Maggio 2021

Normativa di riferimento: art. 650 c.p.c. opposizione tardiva

L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

In questo caso l'esecutorietà può essere sospesa a norma dell'articolo precedente.

IL CASO: La vicenda esaminata dai giudici di legittimità riguarda l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo promossa da un soggetto al quale era stato notificato un decreto ingiuntivo per irreperibilità ai sensi dell’art. 143 c.p.c.

Il Tribunale, ritenendo non sussistenti i requisiti previsti dall’art. 650 c.p.c., rigettava l’opposizione.

La Corte di Appello, alla quale si era rivolto l’originario intimato, dichiarava il gravame inammissibile ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. Pertanto, avverso la sentenza del Tribunale, l’intimato interponeva ricorso per cassazione deducendo, fra l’altro, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 140 e 143 c.p.c., in quanto applicabili solo nel caso in cui l’attuale residenza non sia conosciuta o conoscibile, mentre nel caso di specie il notificante era a conoscenza della residenza dell’ingiunto. Inoltre, secondo il ricorrente, non si può procedere legittimamente alla notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c. nel caso di momentanea assenza dall’abitazione da parte del destinatario.

LA DECISIONE: Anche la Cassazione ha dato torto all’opponente ritenendo il motivo del ricorso infondato.

I Giudici di legittimità, nel rigettare il ricorso, hanno ricordato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale:

  1. ai fini dell’ammissibilità dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo da parte dell’ingiunto, la forza maggiore ed il caso fortuito indicati dall’art. 650 c.p.c., si identificano rispettivamente in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento per forza propria;

  2. le predette circostanze non possono essere invocate nell'ipotesi in cui la mancata conoscenza del decreto da parte dell’ingiunto è determinata dall’assenza di quest’ultimo dalla propria residenza, essendo l'allontanamento un fatto volontario ed essendo imputabile all'assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione o almeno la conoscenza delle missive pervenutegli nel periodo di assenza, né nell’ipotesi in cui il soggetto destinatario della notifica (come avvenuto nel caso esaminato) abbia trasferito la propria residenza, senza curarsi di aggiornare le risultanze anagrafiche.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 10983 2021

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